Art. 11. 1. Presso ogni regione - assessorato alla sanita' - e' istituita la Commissione farmaceutica regionale con le funzioni di: a) risolvere le difformita' interpretative che possono insorgere in ordine all'applicazione del presente accordo; b) formulare proposte per quanto concerne gli indirizzi ed il coordinamento dell'assistenza farmaceutica regionale; c) individuare i temi per l'aggiornamento professionale della categoria. 2. La Commissione, costituita con decreto del presidente della giunta regionale e' cosi' composta; a) assessore alla sanita', o suo delegato, con funzioni di presidente; b) tre farmacisti dipendenti designati dalla regione di cui uno del servizio farmaceutico regionale; c) quattro titolari di farmacia di cui 1 rurale designati dalla Federfarma e, nelle regioni ove esistano farmacie pubbliche, nel numero di 3 designati da Federfarma e di 1 da Fiamclaf/Pubblifarm. 3. Allorche' la Commissione si riunisce per esaminare i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 16, adottati dalla Commissione aziendale, la sua composizione prevede, oltre ai componenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, 4 titolari di farmacia privata designati dalla Federfarma, di cui 1 rurale, sostituiti da 4 farmacisti designati da Fiamclaf/Pubblifarm allorche' il caso sottoposto alla suddetta commissione riguardi una farmacia pubblica. 4. La funzione di segreteria e' assicurata dal Servizio farmaceutico regionale. 5. Per quanto riguarda le competenze di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione e' convocata dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, tutte le volte che gli venga fatta richiesta da almeno tre componenti. 6. Le decisioni della Commissione hanno carattere definitivo. 7. Le decisioni adottate dalla Commissione vengono comunicate all'azienda che le notifichera' alla farmacia interessata e alla commissione di cui all'art. 10 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 8. La Commissione dura in carica per il perido di validita' del presente accordo e i suoi componenti sono sostituibili in ogni momento su richiesta motivata dalla parte che li ha designati.