Art. 14. 1. La riscossione delle quote sindacali per la Federfarma e per le organizzazioni sindacali territoriali ad essa aderenti avviene su delega del titolare di farmacia rilasciata alla azienda U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei suddetti sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Le farmacie pubbliche, con atto deliberativo di adesione alla Fiamclaf o Pubblifarm, delegano le aziende U.L.S.S. a trattenere e a versare alle predette federazioni, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dalle stesse organizzazioni.