Art. 16. 1. Nel settore dell'assistenza farmaceutica e' prestazione indispensabile ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, l'erogazione, secondo le procedure e le norme previste dal presente accordo, dei medicinali compresi nella fascia A inseriti in un'elenco di principi attivi che sara' concordato negli accordi a livello regionale. 2. L'azione dei titolari di farmacia di richiedere il diretto pagamento agli assistiti di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico e loro prescritti sull'apposito moduloricetta e' esercitato, ai sensi del comma 5 del citato art. 2 della legge n. 146/1990, con preavviso minimo di dieci giorni per i motivi indicati nel comma stesso tra cui lo svolgimento - da parte delle amministrazioni competenti regioni e Governo - di eventuali tentativi di composizione della azione. I soggetti che promuovono predetta azione, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'azione medesima. 3. I titolari di farmacia che si astengono dall'erogazione del Servizio farmaceutico convenzionato in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione di cui all'art. 10 che adottera' le sanzioni previste secondo le procedure stabilite in detto articolo. 4. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare la citata azione dei titolari di farmacia: a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali. 5. La spedizione delle ricette agli assistiti del S.S.N. dietro pagamento diretto da parte degli stessi del relativo onere avverra' secondo le seguenti modalita': - la farmacia, all'atto della spedizione, appone sulla ricetta il proprio timbro, la data di spedizione, indica il prezzo percepito per ciascuno dei prodotti consegnati e applica il "bollino" o "fustellato" asportato dalla confezione della specialita' medicinale; - la ricetta viene restituita all'assistito completa di quanto sopra. 6. In caso di calamita' naturali, nell'ambito territoriale nel quale si verificano, le citate azioni si intendono immediatamente sospese in connessione con l'adozione delle apposite ordinanze delle competenti autorita'.
Note all'art. 16: - Il comma 2 dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' il seguente: "2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma". - Il testo del comma 5 dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e' il seguente: "5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresi', di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori".