Art. 17. 1. Le farmacie nello svolgimento della funzione di servizio pubblico sociale ed essenziale loro affidata dalla legge, e le loro organizzazioni sindacali, oltre a quanto gia' espressamente previsto dal precedente art. 2 partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla regione e dalle aziende, con particolare riferimento al settore dell'assistenza farmaceutica. 2. Le farmacie e le organizzazioni sindacali locali operano in stretto contatto e collaborano con le aziende e le regioni di cui al comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi: a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sull'attivita', indicazioni e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge n. 833 del 1978; b) indicazioni (adeguate ed attinenti) agli assistiti sull'uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati; c) partecipazione a gruppi di lavoro e ad equipe per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria; d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla regione; e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari all'indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa; f) disponibilita' alla prestazione della propria opera e attivita' professionale, su richiesta della regione o dell'azienda, presso i servizi pubblici del territorio; g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona; h) collaborazione ad iniziative di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile, di corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e tabagismo; i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive. 3. Le predette forme di collaborazione debbono essere regolamentate negli accordi regionali. 4. A decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente accordo per gli adempimenti extra professionali posti a carico delle farmacie, le aziende U.S.L. verseranno all'ENPAF, a titolo di contributo a favore dei titolari di farmacia privata, un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal S.S.N. per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo. Detto importo e' destinato ai titolari di farmacia in quota procapite. Il suddetto contributo viene altresi' corrisposto dalle aziende alle farmacie pubbliche che d'intesa con le loro organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, individuano programmi di utilizzo. 5. Il contributo di cui al comma 4 e' versato all'ENPAF e alle farmacie pubbliche trimestralmente e comunque entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Note all'art. 17: - L'art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative alla "Disciplina dei farmaci": "Art. 29. - La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalita' pubblica della produzione. Con legge dello Stato sono dettate norme: a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualita' e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalita' del Servizio sanitario nazionale; b) per la revisione programmata delle autorizzazioni gia' concesse per le specialita' medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunita' economica europea; c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi; d) per l'individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalita' della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio; e) per la brevettabilita' dei farmaci; f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco; g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attivita' degli informatori scientifici; h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752". - Il testo dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "pubblicita' ed informazione scientifica sui farmaci" e' il seguente: "Art. 31. - Al Servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attivita' di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci. E' vietata ogni forma di propaganda e di pubblicita' presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'art. 30. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'art. 29, il Ministro della sanita' determina con proprio decreto i limiti e le modalita' per la propaganda e la pubblicita' presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunita' economica europea. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle Regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'istituto superiore di sanita' e dagli istituti universitari e di ricerca, nonche' dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attivita' degli informatori scientifici. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le Unita' sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanita'. Il programma per l'informazione scientifica deve, altresi', prevedere i limiti e le modalita' per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci".