Art. 2. 1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti e' liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. 2. La dispensazione dei medicinali agli assistiti e' riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresi', prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza. 3. Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D.L.vo n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera c), modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi: -- qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate; -- attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria); -- attuare le prenotazioni di prestazioni specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessita'; -- monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza; -- erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualita' delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competetivi con quelli delle strutture delle aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la valutazione e' demandata alla commissione di cui all'art. 11; -- attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare. 4. E' consentito agli assistiti il prelievo di medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale e all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le regioni interessate e le OO.SS. e recepito con un protocollo d'intesa.
Nota all'art. 2: - Per l'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedi note alle premesse del decreto.