Dichiarazione congiunta n. 1 1. In relazione all'art. 2, comma 3, del presente accordo, le Parti concordano che qualora sorga contestazione tra farmacie e aziende in merito alla distribuzione dei prodotti in assistenza integrativa, nella valutazione da parte della Commissione farmaceutica devono essere comparati i costi e la qualita' delle prestazioni rese dalle farmacie con quelli delle strutture delle aziende, in cui vanno ricompresi gli oneri relativi al personale impegnato dalla fase di acquisto alla distribuzione, allo stoccaggio, alle procedure di gara nonche' agli oneri correlati, quali premi incentivanti etc. Dichiarazione congiunta n. 2 1. Le parti firmatarie del presente accordo dichiarano la loro disponibilita' affinche' la rappresentativita' numerica delle farmacie pubbliche e private negli Organi collegiali di cui all'accordo resti invariata anche a seguito di modifiche dello scenario associativo attuale. Dichiarazione congiunta n. 3 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo siano demandate all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 13. Nelle more dell'attivazione dell'Osservatorio medesimo le parti s'impegnano ad attivare apposito tavolo al fine di dare soluzioni applicative ed interpretative all'Accordo stesso, alla luce di quanto previsto nella presente dichiarazione.