Art. 3. 1. Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il S.S.N. nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci. 2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa.