Art. 3. Compiti delle Commissioni farmaceutiche aziendale e regionale 1. La Commissione farmaceutica aziendale ha competenza a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarita' ed inosservanza all'Accordo (e/o accordo regionale di competenza ed a decidere, in via definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all'annullamento totale o parziale delle ricette sottoposte al suo esame in relazione a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo nazionale. 2. La Commissione farmaceutica regionale ha competenza a risolvere le difformita' interpretative che possono insorgere in ordine all'applicazione del presente Accordo; a formulare proposte per quanto concerne gli indirizzi e il coordinamento dell'assistenza farmaceutica regionale; a individuare i temi per l'aggiornamento professionale di categoria; a pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi prodotti avverso i provvedimenti adottati, in prima istanza, dalle Commissioni aziendali.