Art. 4. Riunioni delle Commissioni 1. Le riunioni delle Commissioni aziendali hanno luogo di norma presso le sedi indicate nella delibera di istituzione delle commissioni stesse. 2. Le riunioni delle Commissioni aziendali e regionali sono convocate dai rispettivi presidenti mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. 3. Le riunioni non sono pubbliche, ad esse partecipano i supplenti senza diritto di voto. 4. Il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione provvedera' alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto. 5. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente.