Art. 9. Presentazione dei ricorsi alla Commissione Regionale 1. Avverso i provvedimenti - indicati all'art. 10, comma 16 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e adottati dalla Commissione farmaceutica aziendale - e' ammesso ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi. 2. Il ricorso va inoltrato, con lettera raccomandata a.r., alla Commissione farmaceutica regionale presso l'Assessorato regionale alla sanita'. 3. Il ricorso deve contenere gli estremi del provvedimento impugnato, i motivi del ricorso stesso e la sottoscrizione del ricorrente che, nel caso trattasi di farmacia, deve essere il titolare o il direttore responsabile della medesima. 4. Il ricorso, le memorie, le istanze e i documenti presentati alla Commissione regionale dal titolare o dal Direttore responsabile della Farmacia interessata debbono essere in regola con le disposizioni di legge sul bollo. 5. La Segreteria della commissione accusa ricezione di ogni ricorso pervenuto mediante comunicazione al ricorrente. 6. La predetta Segreteria invia, altresi', copia di ogni ricorso al presidente della Commissione aziendale ed alla controparte. 7. Il presidente della commissione fissa la data della riunione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso. 8. Le parti possono depositare presso la sede della commissione memorie, istanze e documenti fino a dieci giorni prima della data fissata per la riunione. 9. Il presidente della commissione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'esame del ricorso, designa un relatore tra i membri. 10. Il ricorso della Commissione regionale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare che e' immediatamente esecutiva.