Art. 10.
                     Accordi e forme associative
  1.  Il  Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue
funzioni  e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali
e ambientali puo':
  a)  stipulare  accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti
privati;
  b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'.
  2.  Al  patrimonio  delle  associazioni,  delle  fondazioni e delle
societa'  il  Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in
uso  di  beni  culturali  che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo
statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono
prevedere  che,  in  caso  di  estinzione  o  di scioglimento, i beni
culturali  ad  esse  conferiti  in  uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
  3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle
iniziative adottate ai sensi del comma 1.