Art. 11.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  L'organizzazione,  la  disciplina  degli  uffici e le dotazioni
organiche  del  Ministero  sono  stabilite ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2.  Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
comma  1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli
uffici   e   relative   funzioni   stabilite   con  riferimento  alle
amministrazioni  trasferite  di  cui  all'articolo  2,  comma  3.  La
gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere
svolta  dagli  organi  competenti  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  e  comunque  per  non  oltre un anno dalla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
  3.  Il  personale  di  cui  all'articolo  2,  comma  3, lettera b),
conserva  il  trattamento  economico  e accessorio, in godimento alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, per un biennio
decorrente  dalla  stessa  data, con successivo riassorbimento con le
modalita' e le misure stabilite nei contratti collettivi.
  4.  Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e' trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il
termine  di  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  per  la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
 
           Nota all'art. 11:
            -  Per  l'art.  17  della legge   23 agosto 1988, n. 400,
          pubblicata  nel  supplemento  ordinario     alla   Gazzetta
          Ufficiale  23    settembre  1988, n.   214, si veda la nota
          all'art. 4.