Art. 2.
                     Attribuzioni del Ministero
  1. Al Ministero sono devolute:
  a)  le  attribuzioni  spettanti al Ministero per i beni culturali e
ambientali,  salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto
speciale,  delle province autonome e degli enti locali ai sensi della
legislazione vigente;
  b)  le  attribuzioni  in  materia  di  spettacolo,  di  sport  e di
impiantistica  sportiva  spettanti  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 1995, n.
203,  e  di  cui  agli  articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
  2.   Il   Ministero   esercita,   in   particolare,   le   funzioni
amministrative statali nelle seguenti materie:
  a)  tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni
ambientali;
  b)   promozione   delle   attivita'  culturali  in  tutte  le  loro
manifestazioni  con  riferimento particolare alle attivita' teatrali,
musicali,   cinematografiche,   alla   danza  e  ad  altre  forme  di
spettacolo,   inclusi   i   circhi   e  spettacoli  viaggianti,  alla
fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
  c) promozione del libro, della lettura e delle attivita' editoriali
di  elevato  valore  culturale;  sviluppo dei servizi bibliografici e
bibliotecari nazionali;
  d)  promozione  della cultura urbanistica e architettonica, inclusa
l'ideazione   e,  d'intesa  con  le  amministrazioni  competenti,  la
progettazione   di   opere   di  rilevante  interesse  architettonico
destinate ad attivita' culturali;
  e)  studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di
competenza,  anche  mediante  sostegno delle attivita' degli istituti
culturali;
  f)  diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve
le  attribuzioni  del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo
stesso;
  g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
  3. Sono trasferiti al Ministero:
  a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  b)  il  dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con
gli  organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva,
tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il
personale  assegnati  alle amministrazioni trasferite, fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo  11,  commi  2 e 3. Sono soppressi il
Ministero  per  i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al
comma 3, lettera b).
 
           Note all'art. 2:
            -  L'art.  2  del  decreto-legge  29   marzo 1995, n. 97,
          convertito, con modificazioni, dalla    legge  30    maggio
          1995,    n.  203    (Riordino  delle funzioni in materia di
          turismo, spettacolo e sport), cosi' recita:
            "Art.  2    (Funzioni della Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport).  -  1.
          In  materia  di  turismo  e spettacolo sono attribuite alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni,
          esercitate rispettivamente dal Dipartimento del  turismo  e
          dal Dipartimento  dello spettacolo, istituiti e organizzati
          ai sensi  dell'articolo 21, comma 3,  della legge 23 agosto
          1988, n.  400:
            a)  definizione,    sulla  base  di  una   programmazione
          triennale, delle politiche   di  settore,    al  fine    di
          fissare   le linee  strategiche di indirizzo,  nel rispetto
          delle  competenze    regionali,  anche     ai  fini   della
          partecipazione    dell'Italia        alle    organizzazioni
          multilaterali  e  alla    realizzazione    degli    accordi
          internazionali,   fatte  salve  le competenze del Ministero
          degli affari  esteri in materia di relazioni internazionali
          di  cui al decreto   del Presidente  della    Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18;
            b)    svolgimento     delle   attivita'   necessarie   ad
          assicurare    la  partecipazione      dell'Italia      alla
          elaborazione   delle   politiche comunitarie;
            c)  predisposizione di  atti  e svolgimento  di attivita'
          generali  necessari  all'attuazione  degli   atti  adottati
          dalle  istituzioni comunitarie, ivi  comprese  le  sentenze
          della  Corte  di  giustizia,  fatte salve le competenze del
          Ministro per il coordinamento delle  politiche  dell'Unione
          europea;
            d)    esercizio    delle  attivita'    di   indirizzo   e
          coordinamento  nei confronti   delle regioni,   anche    al
          fine  della promozione  unitaria dell'immagine  dell'Italia
          all'estero,    dello  sviluppo    del    mercato  turistico
          nazionale e della promozione  del turismo sociale nel pieno
          rispetto delle autonomie regionali;
            e)  esercizio   delle   attivita'      di   indirizzo   e
          coordinamento  relative  alla  disciplina  delle    imprese
          turistiche di cui agli articoli   5  e  9  della  legge  17
          maggio  1983,  n.  21,  e  successive modificazioni, e alla
          classificazione delle strutture  ricettive  di    cui  agli
          articoli 6 e 7 della legge medesima;
            f)    raccolta    ed  elaborazione    di    dati,   anche
          attraverso      sistemi   informativi        computerizzati
          avvalendosi,    tra  l'altro,   delle notizie raccolte   ed
          elaborate  ai  sensi dell'articolo   8   della   legge   29
          dicembre 1993, n. 580;
            g)    controllo   sugli   enti    gia'   sottoposti  alla
          vigilanza  del Ministero del turismo   e dello  spettacolo,
          per i  quali la competenza sia rimasta alla  Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  e    in  base  a quanto disposto
          dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
            h)   funzioni di   indirizzo, coordinamento,    sostegno,
          promozione  e vigilanza  delle   attivita'  di  spettacolo,
          ivi     comprese  quelle promozionali e  di alta formazione
          artistica e tutte le   funzioni in  materia  di  spettacolo
          riservate   allo  Stato  dai  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo  2 della legge  di conversione del    presente
          decreto  ivi compresa  la gestione del  Fondo unico  per lo
          spettacolo  per la parte assegnata allo Stato;
            i) sostegno  e promozione   del turismo in    favore  dei
          soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali.
            2.  La    Presidenza del Consiglio  dei Ministri esercita
          altresi' le competenze  relative  agli  interventi  di  cui
          al  decreto-legge   4 novembre 1988,  n.  465,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 30 dicembre 1988, n.  556,
          agli  interventi  di  competenza     statale  di   cui   al
          decreto-legge   3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 marzo  1987,  n.    65,  e  al
          decreto-legge  2  febbraio  1988,  n. 22, convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21  marzo 1988, n.  92,  nonche'
          quelle  statali    gia' esercitate dal  soppresso Ministero
          del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza  sul
          CONI.
            3.    Nell'osservanza   delle     rispettive   competenze
          dovra'   essere assicurata    alle    regioni    una  piena
          informazione    e   partecipazione mediante la   Conferenza
          permanente  per i rapporti  tra lo  Stato, le regioni  e le
          province autonome  di Trento   e di   Bolzano  in    ordine
          all'adozione    e  all'attuazione    degli    atti    delle
          istituzioni  della Comunita' europea.
            4. Nell'ambito  dell'intervento ordinario per  le    aree
          depresse  del  territorio nazionale di cui al decreto-legge
          22 ottobre 1992, n.  415,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento  del
          turismo  esercita  altresi'    le  competenze statali nella
          materia     delle     agevolazioni      alle      attivita'
          turisticoalberghiere,   ferme    restando  le    competenze
          regionali.  Con apposito  regolamento governativo,  emanato
          ai  sensi dell'articolo   17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, entro novanta giorni  dalla data di entrata  in vigore
          della  legge  di  conversione    del   presente    decreto,
          verra'  data attuazione al presente comma".
            -  Gli  articoli  156  e 157   del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n.  112 (Conferimento  di funzioni   e  compiti
          amministrativi    dello  Stato  alle  regioni  e  agli enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), cosi' recitano:
            "Art. 156 (Compiti di rilievo   nazionale in  materia  di
          spettacolo).  - 1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
            a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle
          attivita'  teatrali, musicali e di danza,  secondo principi
          idonei a valorizzare la qualita' e la progettualita'  e  in
          un'ottica  di  riequilibrio delle presenze e dei soggetti e
          delle attivita' teatrali sul territorio;
            b) promuove  la presenza della   produzione nazionale  di
          teatro,  di  musica e di   danza all'estero, anche mediante
          iniziative  di scambi e di ospitalita' reciproche con altre
          nazioni;
            c)  definisce,  previa   intesa    con   la    Conferenza
          unificata,    i requisiti  della formazione  del  personale
          artistico  e tecnico  dei teatri;
            d)  promuove la  formazione di una videoteca, al  fine di
          conservare la  memoria  visiva  delle  attivita'  teatrali,
          musicali e di danza;
            e)  garantisce  il  ruolo delle compagnie   teatrali e di
          danza   e   delle   istituzioni   concertisticoorchestrali,
          favorendone,  in  collaborazione  con  le regioni e con gli
          enti  locali,  la  promozione   e   la   circolazione   sul
          territorio;
            f)  definisce  e  sostiene  il  ruolo  delle  istituzioni
          teatrali nazionali;
            g)    definisce   gli indirizzi   per   la   presenza del
          teatro,   della musica, della  danza  e  del  cinema  nelle
          scuole e nelle universita';
            h)  concede  sovvenzioni  e ausili finanziari ai soggetti
          operanti nel settore della cinematografia,    di  cui  alla
          legge   4      novembre  1965,  n.     1213,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni;
            i)      provvede   alla      revisione   delle      opere
          cinematografiche,    di  cui  alla legge 21 aprile 1962, n.
          161;
            l) autorizza l'apertura delle  sale cinematografiche, nei
          limiti di cui all'articolo  5  del  decreto  legislativo  8
          gennaio 1998, n. 3;
            m) contribuisce al sostegno  delle attivita' della Scuola
          nazionale  di  cinema,  fermo quanto previsto   dal decreto
          legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
            n)  programma  e promuove,  unitamente  alle   regioni  e
          agli    enti  locali, la presenza delle attivita' teatrali,
          musicali e di danza sul territorio, perseguendo   obiettivi
          di   equilibrio  e    omogeneita'  della  diffusione  della
          fruizione  teatrale,  musicale  e  di  danza,   favorendone
          l'insediamento  in    localita' che   ne sono  sprovviste e
          favorendo  la   equilibrata      circolazione         delle
          rappresentazioni      sul   territorio nazionale, a  questo
          fine  e per  gli altri fini  di cui   al presente  articolo
          utilizzando gli  ausili  finanziari di  cui  alla legge  30
          aprile   1985,   n.  163,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni;
            o) contribuisce  ad incentivare la produzione   teatrale,
          musicale   e  di    danza    nazionale,    con  particolare
          riferimento  alla  produzione contemporanea;
            p)  preserva  ed  incentiva   la   rappresentazione   del
          repertorio   classico   del      teatro  grecoromano     in
          coordinamento con  la fondazione "Istituto nazionale per il
          dramma antico";
            q)  promuove  le  forme  di  ricerca  e   sperimentazione
          teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
            r)  contribuisce  al  sostegno  degli    enti  lirici  ed
          assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367.
            "Art.  157  (Competenze  in  materia  di  sport).  -   1.
          L'elaborazione  dei  programmi,  riservata alla commissione
          tecnica  di  cui  all'articolo  1,  commi  4   e   5,   del
          decreto-legge    3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  6  marzo  1987,  n.  65,  e
          successive modificazioni,  e'  trasferita alle  regioni.  I
          relativi  criteri     e  parametri     sono        definiti
          dall'autorita'    di     governo   competente, acquisito il
          parere del Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI)  e
          della Conferenza unificata.
            2.  Il   riparto dei  fondi e'  effettuato dall'autorita'
          di governo competente  con le  modalita'  di cui  al  comma
          1.     E'  soppressa    la  commissione  tecnica    di  cui
          all'articolo 1,  commi 4 e 5,  del citato decreto-legge  n.
          2 del 1987.
            3. Resta  riservata allo Stato  la vigilanza  sul CONI di
          cui  alla  legge    16    febbraio    1942,   n.   426,   e
          successive  modificazioni  e sull'Istituto per il   credito
          sportivo di cui alla  legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
            4.  Con  regolamento    di  cui  all'articolo 7, comma 3,
          della legge 15 marzo   1997, n.   59,  si    provvede    al
          riordino    dell'Istituto  per   il credito sportivo, anche
          garantendo     una   adeguata   presenza   nell'organo   di
          amministrazione  di  rappresentanti   delle regioni e delle
          autonomie locali".