Art. 3 Il Ministro 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE. 2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal segretario generale del Ministero. 3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure. 4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde altresi' il servizio di controllo interno.
Note all'art. 3: - L'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, cosi' recita: "67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo". - L'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' recita: "Art. 155 (Funzioni della commissione). - 1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita', perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione. degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati. 2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti: a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1; b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali". - Il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992.