Art. 3
                             Il Ministro

  1.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato:      "Ministro",     e'     l'organo     di     direzione
politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli
obiettivi  e  i  programmi  e  verifica  la  rispondenza a questi dei
risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi
di  consulenza  del  Ministro  il Consiglio di cui all'articolo 4, il
Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma
67,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  545, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza
dei  presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal segretario
generale del Ministero.
  3.  Il  Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni
di  cui  all'articolo  155  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  approva il programma triennale degli interventi nel settore dei
beni  culturali,  sentito  il  Consiglio  di  cui  all'articolo 4. Il
programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure.
  4.  Al  Ministro  risponde il Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio  artistico  istituito  dal decreto del Ministro per i beni
culturali  e  ambientali  in  data  5  marzo  1992,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  64  del  17  marzo 1992. Al Ministro riponde
altresi' il servizio di controllo interno.
 
           Note all'art. 3:
            -  L'art.    1,  comma 67, del   decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n. 545, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          23 dicembre 1996, n. 650, cosi' recita:
            "67.  Contestualmente  alla nomina delle   commissioni di
          cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente  per  lo
          spettacolo provvede alla costituzione di un  comitato per i
          problemi    dello  spettacolo,  diviso  in  cinque  sezioni
          rispettivamente competenti per  la  musica,  la  danza,  la
          prosa,    il    cinema,   le   attivita'  circensi    e  lo
          spettacolo viaggiante.  Al  comitato   per    i    problemi
          dello  spettacolo  sono attribuite  funzioni  di consulenza
          e    di    verifica  in    ordine    alla elaborazione   ed
          attuazione   delle     politiche   di   settore     e    in
          particolare  in ordine alla predisposizione  di indirizzi e
          di criteri generali relativi    alla  destinazione    delle
          risorse  pubbliche    per  il sostegno alle attivita' dello
          spettacolo".
            -  L'art.   155   del   decreto   legislativo 31    marzo
          1998,    n.    112  (Conferimento  di    funzioni e compiti
          amministrativi   dello Stato alle  regioni  e  agli    enti
          locali,  in  attuazione  del  capo   I della legge 15 marzo
          1997, n. 59), cosi' recita:
            "Art. 155 (Funzioni della   commissione). -  1.  Ciascuna
          commissione,  ai   fini   della  definizione  del programma
          nazionale  e  di  quello regionale, istruisce    e  formula
          una      proposta  di  piano    pluriennale  e  annuale  di
          valorizzazione dei beni  culturali e di   promozione  delle
          relative    attivita',      perseguendo    lo    scopo   di
          armonizzazione      e  coordinamento,     nel    territorio
          regionale,  delle  iniziative  dello Stato, della  regione.
          degli  enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e
          privati.
             2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
            a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma
          1;
            b)  esprime,   su  iniziativa    delle    amministrazioni
          statali    e  regionali, pareri in   ordine a interventi di
          tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali".
            -  Il  decreto  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  5  marzo  1992  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992.