Art. 4
           Il Consiglio per i beni culturali e ambientali
                   e i Comitati tecnicoscientifici

  1.  Il  Consiglio  per  i  beni  culturali e ambientali, di seguito
denominato:  "Consiglio",  e'  presieduto dal Ministro e composto dai
presidenti  dei  comitati  tecnicoscientifici  di cui al comma 3 e da
otto  eminenti  personalita'  della cultura nominate dal Ministro, di
cui  quattro  su  designazione  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8,  comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nonche' da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti
con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1977,  n.  721.  Il  Consiglio elegge a maggioranza tra i
propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.
  2.  I  componenti  del  Consiglio  durano  in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare
le  attivita'  previste  dall'articolo  2195  del  codice civile, ne'
essere  amministratori  o far parte di consigli di amministrazione di
societa'  che  esercitino  le  medesime  attivita'.  Essi inoltre non
possono  costituire  rapporti  di collaborazione professionale con il
Ministero  o,  nelle  materie  di competenza del Consiglio, con altri
soggetti pubblici e privati.
  3.  Presso  gli  uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in
relazione    alle    materie    di    loro    competenza,    comitati
tecnicoscientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto
esperti,  ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il
numero   e   la  composizione  dei  comitati  sono  stabiliti  con  i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
  4. Al Consiglio e ai comitati tecnicoscientifici sono attribuite le
competenze  spettanti,  rispettivamente, al Consiglio nazionale per i
beni  culturali  e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli
articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805.
  5.   Sino   alla   costituzione   del   Consiglio  e  dei  comitati
tecnicoscientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i
beni  culturali  e  ambientali  e  i comitati di settore, di cui agli
articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805.
  6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le
funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnicoscientifici,
anche  in  relazione  a  forme  di  interazione con il Comitato per i
problemi dello spettacolo.
 
           Note all'art. 4:
            -  L'art.   8 del decreto legislativo  28 agosto 1977, n.
          281, cosi' recita:
            "Art. 8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali   e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie    locali  e' unificata   per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          Conferenza Statoregioni.
            2. La Conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.  Dei   quattordici   sindaci
          designati    dall'ANCI  cinque    rappresentano le   citta'
          individuate  dall'articolo 17  della legge 8  giugno  1990,
          n.    142.  Alle  riunioni  possono   essere invitati altri
          membri     del  Governo,   nonche'   rappresentanti      di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.   La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni  tre mesi, e   comunque in tutti    i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia  richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI o
          dell'UNCEM.
            4.  La Conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri    o,  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali o, se   tale incarico  non  e'    conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1977,   n.   721   (Regolamento   per   la   elezione   dei
          rappresentanti  del  personale  in seno ai   consigli    di
          amministrazione     e   organi   similari,      ai    sensi
          dell'articolo  7 della  legge 28 ottobre 1970, n.  775), e'
          pubblicato nel   supplemento    ordinario  alla    Gazzetta
          Ufficiale  n. 275  dell'8 ottobre 1977.
             - L'art. 2195 del codice civile cosi' recita:
            "Art.  2195  (Imprenditori  soggetti  a registrazione). -
          Sono  soggetti  all'obbligo       dell'iscrizione       nel
          registro     delle      imprese      gli  imprenditori  che
          esercitano:
            1) un'attivita'  industriale diretta alla  produzione  di
          beni  o di servizi;
            2)  un'attivita'  intermediaria  nella  circolazione  dei
          beni;
            3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua  o  per
          aria;
              4) un'attivita' bancara o assicurativa;
              5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
            Le  disposizioni  della legge che  fanno riferimento alle
          attivita' e alle imprese commerciali si applicano,  se  non
          risulta  diversamente,  a  tutte  le  attivita' indicate in
          questo  articolo e alle imprese che le esercitano".
            - Gli articoli 3, 7 e 8 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, cosi' recitano:
            "Art. 3. - E' istituito il Consiglio nazionale per i beni
          culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:
            a)   pronunciarsi,   per     la  tutela  degli  interessi
          concernenti i  beni  culturali    e    ambientali,    sugli
          strumenti   per  la  programmazione generale  e  settoriale
          dello  Stato,  nonche'  sull'attuazione  dei medesimi;
            b) esprimere parere sui programmi  nazionali per  i  beni
          culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;
            c)  verificare  in  apposite  relazioni    al  Ministro i
          rapporti  annuali  di  attivita'  e    di  attuazione   dei
          programmi    predisposti  dagli  uffici  centrali  e  dagli
          istituti centrali;
            d) esprimere   pareri, a  richiesta    del  Ministro,  su
          schemi  di atti normativi e amministrativi generali;
            e)   esprimere  pareri  sulle    questioni  di  carattere
          generale relative ai  beni  culturali  e   ambientali,  sui
          progetti   delle  convenzioni previste  dall'art.  36 e  su
          ogni  altra   questione che   gli   venga sottoposta    dal
          Ministro,    anche  a   richiesta   di regioni   e di  enti
          culturali;
            f)  pronunciarsi  sulle questioni  ad  esso  demandate da
          leggi  o regolamenti".
            "Art. 7. -  Sono  costituiti    i  seguenti  comitati  di
          settore  composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli
          di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i)  dell'art.
          4:
            1)   comitato   di   settore  per  i  beni  ambientali  e
          architettonici;
              2) comitato di settore per i beni archeologici;
              3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
              4) comitato di settore per i beni archivistici;
              5) comitato di settore per i beni librari;
              6) comitato di settore per gli istituti culturali.
            Ogni comitato elegge a maggioranza nel  proprio  seno  un
          presidente e un vice presidente.
            La  composizione  di ciascun comitato  e' determinata con
          decreto del Ministro.
            Su richiesta del  Ministro o dei presidenti dei   singoli
          comitati  e  per materie  di comune  interesse nonche'  per
          l'esame    dei  programmi  predisposti   dalla   conferenza
          regionale  di  cui  all'art.  32  quando cio' sia richiesto
          dalla natura degli interventi  previsti, piu'  comitati  di
          settore possono riunirsi in seduta comune".
            "Art.  8.    - I comitati   di settore,  sulla base degli
          indirizzi di  carattere  generale  indicati  dal  Consiglio
          nazionale:
            a)   propongono, per  la  materia di  propria competenza,
          programmi annuali o  pluriennali redatti   per obiettivi  o
          comunque individuano obiettivi di intervento;
               b) coordinano metodologie e criteri di interventi;
            c)  esprimono   parere sugli acquisti  e gli  interventi,
          su e  per i beni culturali, di  particolare  impegno.    Il
          Ministro  puo',  con propri decreti   sentito il  Consiglio
          nazionale, fissare  misure, limiti  e direttive;
            d)   danno   parere  su  questioni  loro  sottoposte  dal
          Ministro;
            e)  possono  chiedere  agli   uffici   ministeriali   che
          siano  loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;
            f)  si pronunciano   sulle questioni ad essi demandate da
          leggi e da regolamenti".
            - L'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  cosi'
          recita:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            2. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica  previa
          deliberazione  del   Consiglio dei   Ministri,   sentito il
          Consiglio  di Stato,   sono emanati i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di  legge prevista dalla Costituzione,   per  le  quali  le
          leggi    della Repubblica,  autorizzando l'esercizio  della
          potesta' regolamentare del Governo, determinano   le  norme
          generali   regolatrici   della     materia  e    dispongono
          l'abrogazione     delle  norme     vigenti,   con   effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            a)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".