Art. 5
                       Il segretario generale

  1.  Il  segretario  generale  opera  alle  dirette  dipendenze  del
Ministro.    Assicura   il   mantenimento   dell'unita'   dell'azione
amministrativa;  provvede  all'istruttoria  per  l'elaborazione degli
indirizzi  e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici
e  le  attivita'  del  Ministero,  vigila  sulla  loro  efficienza  e
rendimento  e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle
riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.
  2.  Il  segretario  generale  cura la gestione dei servizi generali
dell'amministrazione    attraverso    uffici    individuati   con   i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
  3.   L'incarico  di  segretario  generale  e'  conferito  ai  sensi
dell'articolo  19,  comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
 
           Nota all'art. 5:
            -  L'art.  19,    comma  3,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n.  29, cosi' recita:
            "Art.  19  (Incarichi  di   funzioni   dirigenziali).   -
          1.   Per  il conferimento di  ciascun incarico di  funzione
          dirigenziale e    per  il  passaggio    da  incarichi    di
          funzioni  dirigenziali    diverse  si   tiene conto   della
          natura  e  delle   caratteristiche    dei   programmi    da
          realizzare,    delle  attitudini    e    della    capacita'
          professionale  del singolo  dirigente, anche  in  relazione
          ai  risultati conseguiti   in precedenza,    applicando  di
          norma  il   criterio della   rotazione degli incarichi.  Al
          conferimento  degli    incarichi   e   al   passaggio    ad
          incarichi  diversi non si applica l'art. 2103, primo comma,
          del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
            2.    Tutti  gli    incarichi    di   direzione     degli
          uffici      delle amministrazioni   dello Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo,  sono conferiti a  tempo determinato,
          secondo  le    disposizioni  del  presente  articolo.   Gli
          incarichi    hanno  durata  non inferiore a due  anni e non
          superiore  a sette  anni,  con facolta'   di   rinnovo.  Il
          trattamento  economico  e'  regolato  ai  sensi   dell'art.
          24  ed  ha  carattere onnicomprensivo.
            3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli
          incarichi di  direzione  di strutture  articolate  al  loro
          interno   in   uffici dirigenziali generali e  quelli    di
          livello   equivalente   sono   conferiti  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio    dei   Ministri,   su   proposta del   Ministro
          competente,   a dirigenti della   prima  fascia  del  ruolo
          unico  di  cui  all'art.    23 o, con   contratto   a tempo
          determinato,  a   persone in   possesso   delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
            4.  Gli  incarichi di direzione   degli uffici di livello
          dirigenziale generale  sono  conferiti  con  decreto    del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri,   su proposta  del
          Ministro competente,  a dirigenti  della prima fascia   del
          ruolo    unico  di    cui  all'art. 23   o, in   misura non
          superiore ad un   terzo, a dirigenti del  medesimo    ruolo
          unico  ovvero,  con   contratto   a tempo   determinato,  a
          persone  in     possesso      delle   specifiche   qualita'
          professionali richieste dal comma 6.
            5.  Gli  incarichi di direzione   degli uffici di livello
          dirigenziale sono  conferiti. con  decreto   del  dirigente
          generale,  ai   dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
          dell'art. 3. comma 1. lettera c).
            6.   Gli   incarichi   di   cui   ai   commi   precedenti
          possono    essere  conferiti    con    contratto  a   tempo
          determinato,   e con   le   medesime  procedure,  entro  il
          limite  del  5  per  cento  dei dirigenti appartenenti alla
          prima fascia  del  ruolo unico  e   del 5   per   cento  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda  fascia,   a  persone
          di  particolare  e comprovata qualificazione professionale,
          che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti  pubblici
          o  privati  o  aziende  pubbliche e private con  esperienza
          acquisita   per   almeno un   quinquennio    in    funzioni
          dirigenziali,      o    che     abbiano   conseguito    una
          particolare specializzazione  professionale, culturale    e
          scientifica    desumibile dalla formazione universitaria  e
          postuniversitaria, da  pubblicazioni  scientifiche  o    da
          concrete  esperienze  di lavoro, o  provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato. Il trattamento  economico  puo'  essere    integrato
          da     una     indennita'  commisurata    alla    specifica
          qualificazione    professionale,     tenendo  conto   della
          temporaneita'  del rapporto   e delle condizioni di mercato
          relative alle specifiche competenze  professionali. Per  il
          periodo di durata del contratto, i  dipendenti di pubbliche
          amministrazioni  sono collocati    in   aspettativa   senza
          assegni,      con      riconoscimento  dell'anzianita'   di
          servizio.
            7.  Gli incarichi  di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui ai commi  precedenti  sono  revocati nelle   ipotesi
          di   responsabilita' dirigenziale  per  inosservanza  delle
          direttive  generali    e    per    i  risultati    negativi
          dell'attivita'      amministrativa   e     della  gestione,
          disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso  di  risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
            8. Gli incarichi  di direzione degli uffici  dirigenziali
          di  cui  al  comma 3   possono essere confermati, revocati,
          modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto  sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i quali non si sia provveduto si intendono confermati  fino
          alla loro naturale scadenza.
            9.  Degli  incarichi  di    cui  ai commi 3 e 4   e' data
          comunicazione al Senato della  Repubblica ed alla    Camera
          dei  deputati,   allegando una scheda  relativa  ai  titoli
          ed alle  esperienze  professionali  dei soggetti prescelti.
            10. I dirigenti ai quali non  sia affidata la titolarita'
          di uffici dirigenziali    svolgono,  su    richiesta  degli
          organi  di   vertice delle amministrazioni  che ne  abbiano
          interesse,  funzioni ispettive,  di consulenza,   studio  e
          ricerca   o      altri   incarichi      specifici  previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
            11. Per la Presidenza del  Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero  degli    affari  esteri     nonche'  per      le
          amministrazioni    che  esercitano competenze in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la   ripartizione   delle   attribuzioni     tra    livelli
          dirigenziali   differenti   e'   demandata   ai  rispettivi
          ordinamenti.
            12. Per  il personale di cui  all'art. 2, comma  4,    il
          conferimento  degli   incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore".