Art. 6
                    Organizzazione del Ministero

  1.  Il  Ministero  e' organizzato secondo i principi di distinzione
fra  direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e
autonomia  delle  strutture,  di  efficienza  e semplificazione delle
procedure.
  2.   Il   Ministero  si  articola  in  non  piu'  di  dieci  uffici
dirigenziali  generali  con  competenze  nei  seguenti  settori: beni
archeologici,   demoetnoantropologici,   architettonici,   storici  e
artistici,   musei,   arte   e   architettura   contemporanee,   beni
paesaggistici,  beni  librari,  editoria di elevato valore culturale,
istituzioni culturali, beni archivistici, attivita' di' spettacolo, e
in  materia  di  sport  per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera   g),   affari   generali  e  personale.  L'individuazione  e
l'ordinamento  degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui
all'articolo  11,  comma  1.  Su  base  territoriale  il Ministero si
articola  nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle
soprintendenze  di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e
d),  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805,  in  archivi  di  Stato.  Sono  altresi' organi del Ministero le
biblioteche pubbliche statali, nonche' i musei dotati di autonomia ai
sensi dell'articolo 8.
  3.  Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello
Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti
di  cui  agli  articoli  12,  17,  23,  24,  27  e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
  4.  Presso  il  Ministero  e' istituito l'Istituto centrale per gli
archivi    con    compiti   di   definizione   degli   standard   per
l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio,
di  applicazione  di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni
dell'istituto   sono   disciplinate   con   i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere
riordinati  gli  organi  e  gli  istituti di cui al comma 3 e possono
essere  costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di
studio,   ricerca,   sperimentazione   e  documentazione,  consulenza
tecnicoscientifica  alle  amministrazioni  pubbliche  e  ai  privati,
elaborazione  di  norme  e  standard  metodologici  per il settore di
appartenenza.
 
            Nota all'art. 6:
            -    Gli articoli   12,  17, 23,  24,  27,  29 e  30  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 3  dicembre  1975,
          n. 805, cosi' recitano:
            "Art.  12.  -  Gli istituti centrali sono riordinati come
          segue:
            a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
            b)  istituto  centrale  per  il catalogo   unico    delle
          biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
               c) istituto centrale per la patologia del libro;
               d) istituto centrale per il restauro.
            Gli    istituti  centrali    sono  dotati    di autonomia
          amministrativa e contabile per quanto concerne    le  spese
          relative  all'attivita' svolta e  quelle  di  funzionamento
          con     esclusione   delle   spese    per    il  personale;
          tengono    collegamenti    funzionali  con   gli  organismi
          periferici;  concordano,  ove  possibile,  programmi comuni
          relativi alla ricerca   concernente,  rispettivamente,   la
          catalogazione  e    la conservazione;    corrispondono  con
          organismi  di  ricerca italiani  e internazionali.
            L'ordinamento  interno  di  ciascun  istituto,  che  deve
          comprendere uno o  piu'  laboratori   di   ricerca ed    un
          ufficio    amministrativo,    e'  stabilito con decreto del
          Ministro, sentito il competente comitato di settore".
            "Art. 17. -  Restano in vigore le norme vigenti  relative
          al Centro  fotoriproduzione,  legatoria  e  restauro  degli
          archivi di Stato ed alle sue attribuzioni".
            "Art.    23.    -  Rimangono    in    vigore    le  norme
          attualmente  vigenti relative  all'Opificio   delle  pietre
          dure,    al   Museo delle  arti  e tradizioni popolari e al
          Museo nazionale d'arte orientale".
            "Art. 24.  - Le soprintendenze  speciali al museo   delle
          antichita'   egizie,  con    sede  in    Torino,  al  museo
          preistorico ed    etnografico  e  alla  galleria  nazionale
          d'arte moderna e contemporanea,  con sede in Roma,  sino  a
          quando    non   saranno   adottate   nuove leggi  sui  beni
          culturali. conservano le attribuzioni stabilite dalle norme
          vigenti".
            "Art. 27.  - Rimane in vigore  la normativa  relativa  ai
          servizi  ed  agli    uffici,  di    cui  al   decreto   del
          Presidente  del Consiglio   dei Ministri  14  maggio  1973,
          trasferiti  al  Ministero  con il decreto-legge 14 dicembre
          1974, n. 657,  convertito, con modificazioni,  nella  legge
          29 gennaio 1975, n. 5.
            Gli   uffici   relativi   alla  Discoteca di  Stato  sono
          posti  alle dipendenze dell'ufficio  centrale per i    beni
          librari e  gli istituti culturali.
            La   commissione  prevista  dall'art.  3  della  legge  2
          febbraio 1939, n.  467, e' soppressa  e le sue attribuzioni
          sono  trasferite al comitato di settore per i beni  librari
          e gli istituti culturali.
            Gli  uffici  relativi alla  divisione editoria  passano a
          far parte dell'ufficio studi".
            "Art.   29. -   E'    istituito    in  Roma    l'Istituto
          nazionale  per    la  grafica, con compiti di salvaguardia,
          catalogazione  e  divulgazione  di  beni   concernenti   la
          produzione grafica e fotografica.
            In    esso confluiscono   il   Gabinetto nazionale  delle
          stampe e  la Calcografia nazionale con le raccolte  museali
          in essi esistenti.
            Con  decreto del  Ministro, di concerto col Ministro  per
          il tesoro,  sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i  beni
          culturali  ed  ambientali, si provvedera'   all'ordinamento
          interno  ed    alla    regolamentazione dell'attivita'  del
          museo".
            "Art.    30.   - Sono  organi  periferici  del Ministero,
          allo  stato attuale della legislazione:
               a) le soprintendenze archeologiche;
               b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;
            c)   le   soprintendenze   per   i   beni   ambientali  e
          architettonici;
               d) le soprintendenze archivistiche;
               e) gli archivi di Stato.
            Sono  altresi'  organi  del   Ministero  le   biblioteche
          pubbliche statali.
            Il    numero    e   la    sede  dei  detti   organi,  ivi
          comprese    le  soprintendenze  miste,  quali   attualmente
          esistenti, sono mantenuti.
            Il  Ministro,  con  suo  decreto,    sentito  il comitato
          regionale di cui all'art. 35,  puo' modificare,   ai  sensi
          dell'art.    13  della    legge  7  dicembre 1961, n. 1264,
          circoscrizioni e sedi".