Art. 6 Organizzazione del Ministero 1. Il Ministero e' organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure. 2. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attivita' di' spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresi' organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonche' i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 8. 3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 4. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnicoscientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.
Nota all'art. 6: - Gli articoli 12, 17, 23, 24, 27, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, cosi' recitano: "Art. 12. - Gli istituti centrali sono riordinati come segue: a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; c) istituto centrale per la patologia del libro; d) istituto centrale per il restauro. Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali. L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, e' stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore". "Art. 17. - Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni". "Art. 23. - Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale". "Art. 24. - Le soprintendenze speciali al museo delle antichita' egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali. conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti". "Art. 27. - Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5. Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali. Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi". "Art. 29. - E' istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica. In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvedera' all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attivita' del museo". "Art. 30. - Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione: a) le soprintendenze archeologiche; b) le soprintendenze per i beni artistici e storici; c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici; d) le soprintendenze archivistiche; e) gli archivi di Stato. Sono altresi' organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali. Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono mantenuti. Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato regionale di cui all'art. 35, puo' modificare, ai sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, circoscrizioni e sedi".