Art. 7. 
                     Il soprintendente regionale 
  1.  In  ogni  regione  a  statuto   ordinario   e   nelle   regioni
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai  dirigenti  delle  soprintendenze
alle antichita' e belle arti di cui alla tabella  A,  quadro  I,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  8  gennaio  1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  153
del 3 luglio 1997, e' conferito, previa comunicazione  al  presidente
della regione, con decreto del  Ministro,  l'incarico  aggiuntivo  di
soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali. 
  2.  Il  soprintendente  regionale  coordina  le   attivita'   delle
soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo  30,  comma
1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede: 
  a) alla programmazione degli interventi  delle  spese  ordinarie  e
straordinarie, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni
delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del
programma di cui all'articolo 3, comma 3; 
  b) alla verifica dell'attuazione degli  indirizzi  del  Ministro  e
degli interventi e delle  spese  programmate  riferendo  agli  organi
centrali; 
  c) all'analisi delle esigenze  funzionali  delle  soprintendenze  e
alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane. 
  3.  Il  soprintendente  regionale  formula  agli  organi  centrali,
sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
e di cui all'articolo 82,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  e  segnala  ogni
elemento  utile  ai  fini  dell'esercizio  della  facolta'   di   cui
all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 
  4. Il soprintendente regionale e' componente della  commissione  di
cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,
su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti. 
  5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 e'
attribuito al soprintendente regionale il  trattamento  economico  di
cui all'articolo 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere
conferiti,  nel  limite  del  cinque  per  cento  degli  stessi,  con
contratto a tempo determinato, a persone aventi i  requisiti  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29. 
 
           Note all'art. 7:
            -  Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri
          8  gennaio  1997    (Rideterminazione  delle      dotazioni
          organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
          funzionali e dei profili professionali del personale    del
          Ministero    per  i  beni    culturali  e    ambientali) e'
          pubblicato  nel    supplemento  ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997.
            -    Per l'art.   30 del   decreto  del Presidente  della
          Repubblica   3 dicembre  175,  n.  805,  si  veda  la  nota
          all'art. 6.
            -  Gli  articoli 3, 5 e 31  della legge 1 giugno 1939, n.
          1089, cosi' recitano:
            "Art.  3.  -  Il  Ministro  per  l'educazione   nazionale
          notifica in forma amministrativa  ai  privati  proprietari,
          possessori    o    detentori    a qualsiasi titolo, le cose
          indicate  all'art. 1 che siano di interesse particolarmente
          importante.
            Trattandosi di immobili per natura o  di  pertinenze,  si
          applicano  le  norme  di cui al secondo comma dell'articolo
          precedente.
            L'elenco  delle   cose  mobili,   delle  quali  si     e'
          notificato  l'interesse   particolarmente   importante,  e'
          conservato    presso     il  Ministero      dell'educazione
          nazionale  e   copie  dello  stesso  sono depositate presso
          le prefetture del Regno.
             Chiunque abbia interesse puo' prendere visione".
            "Art.    5. -  Il  Ministro per  l'educazione  nazionale,
          sentito   il Consiglio nazionale  della  educazione,  delle
          scienze  e  delle  arti  puo' procedere alla notifica delle
          collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama  e
          particolari   caratteristiche  ambientali,  rivestono  come
          complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
            Le  collezioni e  le serie  notificate non  possono,  per
          qualsiasi titolo  essere  smembrate  senza l'autorizzazione
          del  Ministro  per l'educazione nazionale".
            "Art.  31. -   Nel caso di alienazione a titolo  oneroso,
          il Ministro per  l'educazione nazionale   ha   facolta'  di
          acquistare  la cosa  al medesimo prezzo stabilito nell'atto
          di alienazione.
            Qualora  la  cosa  sia  alienata   con altre per un unico
          corrispettivo,  il  prezzo  e'  determinato  d'ufficio  dal
          Ministro.
            Ove  l'alienante  non  ritenga  di    accettare il prezzo
          determinato  dal  Ministro,    il  prezzo    stesso   sara'
          stabilito  insindacabilmente    e in modo  irrevocabile  da
          una  commissione  composta  di tre   membri   da  nominarsi
          uno  dal Ministro, l'altro  dall'alienante ed il  terzo dal
          presidente   del    tribunale.  Le   spese  relative   sono
          anticipate dall'alienante.
            Nel caso   in cui il Ministro   eserciti  il  diritto  di
          prelazione  su parte delle cose alienate, il  compratore ha
          facolta' di recedere dal contratto".
            - L'art. 82  del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 luglio 1977, n. 616, cosi' recita:
            "Art.  82  (Beni  ambientali).  - Sono   delegate    alle
          regioni  le funzioni amministrative esercitate dagli organi
          centrali  e  periferici  dello    Stato per   la protezione
          delle bellezze  naturali per   quanto attiene  alla    loro
          individuazione,   alla    loro  tutela  e    alle  relative
          sanzioni.
            La  delega    riguarda   tra    l'altro   le     funzioni
          amministrative concernenti:
            a)  l'individuazione   delle bellezze  naturali, salvo il
          potere del Ministro  per i  beni culturali   e  ambientali,
          sentito  il    Consiglio  nazionale  per i beni culturali e
          ambientali,  di  integrare  gli  elenchi   delle   bellezze
          naturali approvate dalle regioni;
            b)  la   concessione delle   autorizzazioni o nulla  osta
          per  le loro modificazioni:
               c) l'apertura di strade e cave;
            d) la posa in opera di  cartelli  o  di  altri  mezzi  di
          pubblicita';
            e)  la    adozione  di  provvedimenti  cautelari    anche
          indipendentemente dalla inclusione dei  beni  nei  relativi
          elenchi;
            f)    l'adozione dei  provvedimenti di  demolizione e  la
          irrogazione delle sanzioni amministrative;
            g)  le  attribuzioni degli  organi  statali   centrali  e
          periferici   inerenti     alle  commissioni     provinciali
          previste  dall'art. 2  della legge  29 giugno   1939,    n.
          1497,  e   dell'art.  31  del decreto  del Presidente della
          Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
            h) l'autorizzazione  prevista  dalla  legge  29  novembre
          1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
            Le   notifiche   di  notevole  interesse  pubblico  delle
          bellezze naturali e panoramiche    eseguite  in  base  alla
          legge  29  giugno  1939,    n.  1497,  non possono   essere
          revocate  o modificate se  non previo  parere del Consiglio
          nazionale per i beni culturali.
            Il Ministro peri i beni    culturali  e  ambientali  puo'
          inibire  lavori  o disporne   la sospensione,   quando essi
          rechino pregiudizio  a beni qualificabili    come  bellezze
          naturali  anche    indipendentemente  dalla loro inclusione
          negli elenchi.
            Sono sottoposti  a vincolo  paesaggistico ai  sensi della
          legge 29 giugno 1939, n. 1497:
            a) i territori costieri  compresi  in  una  fascia  della
          profondita'  di  300 metri  dalla linea di battigia,  anche
          per i terreni  elevati sul mare;
            b) i  territori contermini   ai laghi compresi    in  una
          fascia  della profondita'   di  300 metri  dalla  linea  di
          battigia, anche  per  i territori elevati sui laghi;
            c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti  negli
          elenchi  di cui   al   testo unico  delle  disposizioni  di
          legge sulle  acque  ed impianti elettrici, approvato    con
          R.D.  11  dicembre 1933,   n. 1775, e le relative sponde  o
          piede degli argini per una  fascia di 150 metri ciascuna;
            d) le montagne  per la parte eccedente 1.600 metri    sul
          livello  del  mare  per la catena  alpina e 1.200 metri sul
          livello  del mare per la catena appenninica e per le isole;
               e) i ghiacciai e i circhi glaciali:
            i) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
          territori di protezione esterna dei parchi;
            g) i territori coperti da foreste e da boschi,  ancorche'
          percorsi  o  danneggiati      dal     fuoco,   e     quelli
          sottoposti   a  vincolo   di rimboschimento;
            h)  le aree assegnate alle universita'  agrarie e le zone
          gravate da usi civici;
            i)  le  zone  umide  incluse   nell'elenco di   cui    al
          decreto   del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
          448;
               l) i vulcani:
               m) le zone di interesse archeologico.
            Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle
          zone A, B e  - limitatamente   alle parti   ricomprese  nei
          piani  pluriennali   di attuazione   -   alle  altre  zone,
          come  delimitate   negli   strumenti urbanistici  ai  sensi
          del  decreto  ministeriale  2  aprile   1968, e, nei comuni
          sprovvisti  di  tali    strumenti,  ai   centri   edificati
          perimetrati  ai  sensi  dell'art. 18 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865.
            Sono peraltro sottoposti a  vincolo paesaggistico,  anche
          nelle  zone  di cui al  comma precedente, i beni  di cui al
          numero  2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
            Nei boschi e nelle foreste di   cui alla lettera  g)  del
          quinto  comma del  presente  articolo  sono  consentiti  il
          taglio  colturale,  la forestazione, la riforestazione,  le
          opere  di bonifica, antincendio e di conservazione previsti
          ed autorizzati in base  alle norme vigenti in materia.
            L'autorizzazione di  cui    all'art.  7  della  legge  29
          giugno  1939,  n.    1497, deve essere rilasciata o  negata
          entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le  regioni
          danno  immediata  comunicazione  al  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali delle   autorizzazioni rilasciate  e
          trasmettono       contestualmente       la         relativa
          documentazione.    Decorso  inutilmente     il     predetto
          termine,   gli  interessati,  entro  trenta giorni, possono
          richiedere l'autorizzazione    al  Ministro  per    i  beni
          culturali  e  ambientali, che si   pronuncia entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta.  Il
          Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali puo' in ogni
          caso     annullare,     con     provvedimento     motivato,
          l'autorizzazione  regionale    entro  i    sessanta  giorni
          successivi alla relativa comunicazione.
            Qualora la richiesta di  autorizzazione riguardi opere da
          eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il  Ministro
          per  i  beni  culturali e   ambientali puo'   in  ogni caso
          rilasciare  entro sessanta  giorni l'autorizzazione di  cui
          all'art.  7 della legge  29 giugno  1939, n.   1497,  anche
          in difformita' dalla decisione regionale.
            Per  le  attivita'    di ricerca ed estrazione di cui  al
          regio decreto 29 luglio  1927, n. 1443,    l'autorizzazione
          del  Ministero  per    i  beni  culturali   e   ambientali,
          prevista   dal precedente   nono   comma,    e'  rilasciata
          sentito   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
            Non e' richiesta l'autorizzazione  di    cui  all'art.  7
          della  legge  29  giugno 1939, n.  1497, per gli interventi
          di    manutenzione     ordinaria,     straordinaria,     di
          consolidamento statico e di  restauro conservativo che  non
          alterino    lo  stato   dei luoghi   e l'aspetto  esteriore
          degli edifici,   nonche' per    l'esercizio  dell'attivita'
          agrosilvopastorale che non  comporti alterazione permanente
          dello  stato dei   luoghi per costruzioni edilizie od altre
          opere civili, e sempre che  si  tratti  di  attivita'    ed
          opere  che   non   alterino   l'assetto idrogeologico   del
          territorio.
            Le  funzioni di  vigilanza sull'osservanza   del  vincolo
          di  cui    al  quinto  comma  del  presente  articolo  sono
          esercitate anche dagli organi  del  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali".
            -  Per l'art. 154 del decreto  legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112, si veda la nota all'art. 3.
            - Per l'art. 19 del decreto  legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, si veda la nota all'art. 5.
            - L'art. 24  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29, cosi' recita:
            "Art.   24   (Trattamento   economico).     -    1.    La
          retribuzione    del personale   con qualifica  di dirigente
          e' determinata   dai contratti  collettivi  per    le  aree
          dirigenziali,  prevedendo  che    il  trattamento economico
          accessorio  sia correlato  alle funzioni attribuite  e alle
          connesse    responsabilita'.    La    graduazione     delle
          funzioni      e responsabilita' ai   fini del   trattamento
          accessorio e'    definita,  ai  sensi  dell'art.    3,  con
          decreto  ministeriale per  le amministrazioni dello Stato e
          con provvedimenti  dei rispettivi organi di governo per  le
          altre  amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque
          l'osservanza dei criteri e dei limiti delle  compatibilita'
          finanziarie  fissate  dal  Presidente  del    Consiglio dei
          Ministri,  di concerto con   il Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica.
            2.  Per   i dirigenti  incaricati di  uffici dirigenziali
          di livello generale   ai sensi    dei    commi    3  e    4
          dell'art.    19, con   contratto individuale  e'  stabilito
          il  trattamento  economico  fondamentale, assumendo    come
          parametri    di   base   i     valori   economici   massimi
          contemplati  dai   contratti   collettivi   per   le   aree
          dirigenziali,  e  sono  determinati   gli   istituti    del
          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico  di  funzione  ed
          ai risultati conseguiti nell'attivita'  amministrativa e di
          gestione, ed i relativi importi.
            3.  Il    trattamento economico determinato ai  sensi dei
          commi 1  e 2 remunera tutte   le funzioni  ed    i  compiti
          attribuiti  ai  dirigenti in base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'   qualsiasi incarico ad    essi
          conferito    in  ragione  del    loro  ufficio   o comunque
          conferito dall'amministrazione    di  appartenenza,  presso
          cui  prestano  servizio  o su designazione della  stessa; i
          compensi dovuti dai terzi sono  corrisposti    direttamente
          all'amministrazione  di  appartenenza e confluiscono  nelle
          risorse  destinate  al   trattamento  economico  accessorio
          della dirigenza.
            4.   Per      il   restante     personale  con  qualifica
          dirigenziale  indicato  dal  comma  4   dell'art.   2,   la
          retribuzione  e'  determinata  ai  sensi  dei  commi  5 e 7
          dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
            5.  Il   bilancio  triennale  e   le    relative    leggi
          finanziarie,  nell'ambito   delle risorse  da destinare  ai
          miglioramenti  economici delle categorie  di  personale  di
          cui  all'art.  2,  commi  4  e  5,  indicano  le  somme  da
          destinare, in caso di perequazione,   al  riequilibrio  del
          trattamento   economico  del  restante personale  dirigente
          civile   e militare   non    contrattualizzato    con    il
          trattamento      previsto     dai  contratti     collettivi
          nazionali  per   i  dirigenti    del   comparto  Ministeri,
          tenendo     conto  dei  rispettivi   trattamenti  economici
          complessivi  e degli   incrementi comunque   determinati  a
          partire  dal  febbraio 1993,  e secondo  i criteri indicati
          nell'art. 1,  comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
            6. I  fondi per   la perequazione   di cui  all'art.    2
          della  legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale
          di  cui  all'art.  2,  comma  5,    sono   assegnati   alle
          universita' e  da  queste  utilizzati  per l'incentivazione
          dell'impegno  didattico    dei  professori  e   ricercatori
          universitari,     con     particolare     riferimento    al
          sostegno dell'innovazione  didattica,    delle    attivita'
          di     orientamento  e tutorato,   della   diversificazione
          dell'offerta     formativa.      Le  Universita'    possono
          destinare  allo   stesso  scopo  propri  fondi, utilizzando
          anche  le   somme attualmente   stanziate per  il pagamento
          delle supplenze  e degli affidamenti. L'incentivazione,   a
          valere sui fondi  di cui  all'art. 2  della predetta  legge
          n.    334  del    1997  e'  erogata come assegno aggiuntivo
          pensionabile".