Art. 8 Soprintendenze e gestioni autonome 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.
Note all'art. 8: - Per l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, si veda la nota all'art. 6. - Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota all'art. 4. - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1409, cosi' recita: "Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale). - Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concetto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".