Art. 8 
                 Soprintendenze e gestioni autonome 
 
  1. Con  i  provvedimenti  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  le
soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.  805,
possono essere trasformate  in  soprintendenze  dotate  di  autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile  qualora  abbiano
competenza su  complessi  di  beni  distinti  da  eccezionale  valore
archeologico,  storico,  artistico  o   architettonico.   A   ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze  gia'  dotate
di autonomia. Ai dirigenti preposti  alle  soprintendenze  dotate  di
autonomia spetta il trattamento economico previsto  dall'articolo  7,
comma 5. 
  2. Con i provvedimenti di cui al comma 1  l'autonomia  puo'  essere
attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi
di Stato e a soprintendenze archivistiche. 
 
           Note all'art. 8:
            -    Per l'art.   30 del   decreto  del Presidente  della
          Repubblica   3 dicembre 1975,  n.  805,  si  veda  la  nota
          all'art. 6.
            -  Per  l'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
          veda la nota all'art. 4.
            -  L'art.   14   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  30 settembre 1961, n. 1409, cosi' recita:
            "Art.    14 (Scuole   presso   gli   Archivi di  Stato  e
          corsi per  il personale). -  Presso gli Archivi   di  Stato
          indicati  nella    tabella  B annessa al   presente decreto
          sono istituite scuole   di  archivistica,  paleografia    e
          diplomatica.   Le   scuole   rilasciano   il   diploma   di
          archivistica, paleografia e diplomatica.
            Le norme  per l'istituzione e  l'ordinamento    didattico
          delle scuole sono stabilite  con regolamento da  emanare su
          proposta    del  Ministro per l'interno, di concetto con  i
          Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.
            Per lo svolgimento dei corsi previsti  dagli articoli 150
          e 151 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
          statuto  degli  impiegati civili   dello   Stato  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10  gennaio
          1957,  n.    3, l'amministrazione degli Archivi di Stato si
          avvale,  oltre  che  delle    scuole  di  cui  al  presente
          articolo,  della  collaborazione   delle  scuole   speciali
          per    archivisti  e bibliotecari   istituite   presso   le
          Universita'   degli   studi,  con l'osservanza  delle norme
          contenute  negli articoli   150   e 151   del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".