Art. 9.
                    Scuole di formazione e studio
  1.  Presso  i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e
di  studio:  Istituto  centrale  del  restauro; Opificio delle pietre
dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
  2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e
di  specializzazione  anche  con  il  concorso di universita' e altre
istituzioni  ed  enti  italiani  e stranieri e possono, a loro volta,
partecipare  e  contribuire  alle  iniziative  di tali istituzioni ed
enti.
  3.  L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione
e  i  criteri  di  selezione del personale docente sono stabiliti con
regolamenti  ministeriali  adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma
3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, con decreto del Ministro,
d'intesa  con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica.  Con  decreto  del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
  4.  Con  regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si
provvede  al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.