Art. 5.
                             Risanamenti
  1.  Nelle  zone  abitative  o  sedi  di  attivita'  lavorativa  per
lavoratori  non  professionalmente  esposti  o  nelle  zone  comunque
accessibili alla  popolazione ove sono  superati i limiti  fissati al
precedente  articolo  3 e  all'articolo  4,  comma 2,  devono  essere
attuate azioni di  risanamento a carico dei  titolari degli impianti.
Le modalita'  ed i tempi di  esecuzione per le azioni  di risanamento
sono  prescritte  dalle  regioni  e  province  autonome,  secondo  la
regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.
  2.   La   riduzione   a   conformita'   da   svolgere   nell'ambito
dell'attivita'  di risanamento  deve essere  effettuata in  accordo a
quanto riportato nell'allegato C.