Art. 5. Risanamenti 1. Nelle zone abitative o sedi di attivita' lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalita' ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3. 2. La riduzione a conformita' da svolgere nell'ambito dell'attivita' di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.