Art. 5. 
     Requisiti per la nomina e sostituzione del direttore tecnico 
  1. Il direttore tecnico dell'officina  di  produzione  dei  presidi
medicochirurgici deve essere in possesso di uno dei seguenti  diplomi
di laurea: farmacia, chimica  e  tecnologie  farmaceutiche,  chimica,
chimica industriale, scienze biologiche, ingegneria chimica. 
  2.  Il  direttore  tecnico  e'  assunto  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo pieno  ovvero  con  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa. 
  3. E' vietato  nella  stessa  persona  il  cumulo  della  direzione
tecnica  di  piu'  officine,  a  meno  che  si  tratti  di   officina
costituente reparto distaccato dello stabilimento principale. 
  4.  In  caso  di  sostituzione  del  direttore  tecnico,  l'azienda
comunica al Ministero i dati personali ed il possesso  dei  requisiti
di cui  al  comma  1  da  parte  del  nuovo  direttore,  trasmettendo
contestualmente la relativa lettera di accettazione dell'incarico. 
  5. In caso di improvvisa necessita' di sostituzione  del  direttore
tecnico, il soggetto designato puo' svolgere  le  relative  mansioni,
previa tempestiva trasmissione al Ministero degli elementi di cui  ai
commi 1 e 2. 
  6. I direttori tecnici che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  esercitano   tale   funzione   continuano   ad
esercitarla anche in mancanza del titolo di studio di cui al comma 1.