Art. 8. 
                      Revoca dell'autorizzazione 
  1. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un  presidio  e'
revocata se vengono a mancare i requisiti o  le  condizioni  in  base
alle quali e' stata concessa ovvero il  presidio  si  e'  dimostrato,
nell'uso, inefficace o nocivo. 
  2.  Salve  le   disposizioni   dell'articolo   4,   comma   4,   se
l'irregolarita' o la non  corrispondenza  alle  condizioni  richieste
risulta  di  lieve  entita',  il  Ministero  fissa  un  termine   per
l'adeguamento alle proprie prescrizioni, decorso inutilmente il quale
procede alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
notificando il relativo provvedimento all'interessato. 
  3. In caso di urgenza, se ricorrono gli estremi per la  revoca,  il
Ministero vieta la vendita al pubblico e  procede  al  sequestro  del
presidio, anche limitatamente a singoli lotti di produzione. 
  4. L'autorizzazione alla produzione dei presidi e' revocata  quando
vengono a mancare i requisiti in base ai  quali  e'  stata  concessa,
ovvero se e' accertata la mancanza dei requisiti di cui  all'articolo
5, salvo il caso previsto dal comma 5 del medesimo articolo.