Art. 3. Soggetti ammessi ad usufruire delle tariffe postali agevolate 1. Le imprese editrici che intendano usufruire delle tariffe postali agevolate devono presentare alle Poste italiane S.p.a., all'atto della prima spedizione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la regolarita' dell'iscrizione dell'impresa al Registro nazionale della stampa e lo svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' il carattere informativo delle pubblicazioni periodiche inviate, domanda di ammissione a godere delle agevolazioni tariffarie in quanto rientranti tra i soggetti editori di pubblicazioni ammesse dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Alla domanda, che va redatta in bollo secondo lo schema dell'allegato A al presente decreto (che ne forma parte integrante), le stesse imprese devono unire, poi, una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che le pubblicazioni presentate per la spedizione in abbonamento postale non rientrano tra quelle escluse dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie ed indicate all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente: "Art. 4. - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". - La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1981. - Per il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda in nota al titolo.