Art. 3. 1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'EAAP in vista della sua trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine il regolamento provvede tra l'altro ad individuare le norme vigenti, incompatibili con la nuova natura giuridica dell'Ente, che sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. 2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' altresi' disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente e le modalita' di versamento delle medesime da parte degli utenti, prevedendo in particolare che: a) la riscossione delle entrate sia effettuata direttamente dall'Ente; b) i pagamenti siano effettuati in quattro rate trimestrali; c) in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti siano applicati gli interessi moratori; d) decorso un anno dal termine di scadenza dell'ultimo pagamento non effettuato, l'Ente possa formare ruoli, a condizione che non abbia iniziato autonoma azione di recupero, affidando al concessionario del servizio di riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso, l'esazione coattiva delle somme dovute, incrementate degli interessi moratori calcolati sino alla data di emissione del ruolo. 3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e, comunque, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' abrogato l'articolo 11 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233.
Note all'art. 3: - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle nome regolamentari". - Il testo del comma 83 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in societa' per azioni, per le finalita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 11 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Istituzione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese), e' il seguente: "Art. 11. - Tutte le entrate dell'Ente autonomo verranno riscosse dagli esattori comunali con norme da stabilirsi nel regolamento e con la contribuzione di un aggio uguale a quello stabilito per le altre riscossioni affidato a ciascuna categoria. Il servizio di cassa dell'Ente autonomo sara' eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli".