Art. 3.
  1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della  presente legge, ai sensi dell'articolo  17, comma 2,
della legge  23 agosto 1988,  n. 400, previo parere  delle competenti
commissioni parlamentari,  sono adottate  norme relative  all'EAAP in
vista  della  sua trasformazione  in  societa'  per azioni  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma 83, della legge  28 dicembre 1995, n.  549. A
tal fine il regolamento provvede  tra l'altro ad individuare le norme
vigenti, incompatibili  con la nuova natura  giuridica dell'Ente, che
sono  abrogate  con effetto  dalla  data  di  entrata in  vigore  del
regolamento medesimo, fermo restando quanto  previsto dal comma 3 del
presente articolo.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' altresi' disciplinare la
riscossione  delle entrate  dell'Ente  e le  modalita' di  versamento
delle medesime da parte degli utenti, prevedendo in particolare che:
  a)  la  riscossione  delle   entrate  sia  effettuata  direttamente
dall'Ente;
  b) i pagamenti siano effettuati in quattro rate trimestrali;
  c) in  caso di  mancato pagamento entro  i termini  stabiliti siano
applicati gli interessi moratori;
  d) decorso  un anno dal  termine di scadenza  dell'ultimo pagamento
non  effettuato, l'Ente  possa formare  ruoli, a  condizione che  non
abbia   iniziato   autonoma   azione  di   recupero,   affidando   al
concessionario  del servizio  di riscossione,  senza obbligo  del non
riscosso  per  riscosso,  l'esazione  coattiva  delle  somme  dovute,
incrementate  degli interessi  moratori calcolati  sino alla  data di
emissione del ruolo.
  3. Con effetto  dalla data di entrata in vigore  del regolamento di
cui  al comma  1 e,  comunque, trascorsi  dodici mesi  dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, e' abrogato l'articolo 11 del
regio  decreto-legge  19  ottobre  1919,  n.  2060,  convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge  23  settembre  1920,   n.  1365,  come
modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  testo  del  comma  2 dell'art.   17 della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto      dall'entrata    in    vigore    delle     nome
          regolamentari".
            -  Il  testo    del  comma 83 dell'art. 1 della  legge 28
          dicembre 1995, n. 549  (Misure di razionalizzazione   della
          finanza pubblica),  e' il seguente:
            "83.  Al    fine  di  favorire    la privatizzazione e di
          evitare aggravi  per  la    finanza  pubblica,  gli    enti
          acquedottistici,  di   cui all'art.   10,   comma 5,  della
          legge 5  gennaio 1994,  n.  36, nonche'  quelli regionali e
          interregionali istituiti con legge   statale  o  regionale,
          sono    trasformati,   con   decreto   del Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri,  sentiti  le   amministrazioni   e
          gli    enti    competenti,   in societa' per azioni, per le
          finalita'  di cui all'art. 10  del  decreto  legislativo  3
          aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni".
            -  Il  testo  dell'art.  11  del  regio  decreto-legge 19
          ottobre 1919, n.   2060, convertito,    con  modificazioni,
          dalla  legge  23 settembre 1920, n.  1365, come  modificato
          dalla  legge 13   dicembre   1928, n.    3233  (Istituzione
          dell'Ente    autonomo   dell'acquedotto pugliese),   e'  il
          seguente:
            "Art. 11.  -    Tutte  le  entrate  dell'Ente    autonomo
          verranno  riscosse  dagli  esattori  comunali  con norme da
          stabilirsi nel regolamento e con la contribuzione  di    un
          aggio  uguale  a quello stabilito  per le altre riscossioni
          affidato a ciascuna categoria.
            Il   servizio   di   cassa  dell'Ente   autonomo    sara'
          eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli".