(Allegato)
                                                             Allegato 
  MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  21
SETTEMBRE 1998, N. 328. 
  All'articolo 1: 
  al comma 5, capoverso, le parole: "di vecchiaia o anzianita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "di anzianita' o vecchiaia" e  le  parole:
"nei cinque anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei  quindici
anni"; 
   il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  " 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' sostituito dal seguente: 
  " 4.  Costituisce  titolo  di  preferenza  gradata  per  la  nomina
l'esercizio, anche pregresso, della professione  di  avvocato,  anche
dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni
giudiziarie, comprese quelle onorarie""; 
   dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  "7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio  1997,  n.
276, e' sostituito dal seguente: 
  " 7. Per la nomina a giudice onorario  aggregato  in  relazione  ai
posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta  anche  una
adeguata conoscenza delle  lingue  italiana  e  tedesca.  Si  osserva
altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modificazioni""; 
  al comma 9, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla presente legge"; 
  al  comma  10,  capoverso  2-bis,  dopo  le  parole:  "agli  uffici
giudiziari del distretto" sono inserite le seguenti: "o della sezione
distaccata di corte d'appello, ove esistente,"; 
  al comma 10, capoverso 2-ter, le parole: "parti di procedimenti dei
quali hanno conosciuto in qualita' di giudici" sono sostituite  dalle
seguenti: "parti di procedimenti in relazione ai quali  hanno  svolto
tali funzioni. Gli avvocati  che  svolgono  le  funzioni  di  giudice
onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza  nei  loro
confronti delle  cause  di  incompatibilita'  di  cui  al  precedente
periodo". 
  All'articolo 2: 
  al comma 1, alinea, le parole: "numero 10"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "numero 9)"; 
  al comma 1, capoverso, le parole: "10-bis )" sono sostituite  dalle
seguenti: "9-bis)". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3  (Modifica  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  17
novembre 1997, n. 398). - 1. All'articolo 17 del decreto  legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "5-bis. Per i tre anni successivi alla data di  entrata  in  vigore
del  presente  decreto  legislativo,  la  prova  preliminare  di  cui
all'articolo  123-bis  dell'ordinamento  giudiziario,  approvato  con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2  del
presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate"". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4 (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di
entrata in vigore della legge 3 agosto  1998,  n.  302).  -  1.  Dopo
l'articolo 13 della legge 3 agosto  1998,  n.  302,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi
nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, il termine per  l'allegazione
della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del
codice di procedura civile, come  sostituito  dall'articolo  1  della
presente legge,  e'  di  quattro  mesi  per  le  procedure  esecutive
immobiliari  nelle  quali  il  ricorso  di   cui   al   primo   comma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato  depositato
entro il 31 dicembre 1995,  di  sei  mesi  se  il  ricorso  e'  stato
depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il  ricorso  e'
stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di  dodici  mesi  se  il
ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in vigore  della
presente legge". 
  2.  Il  termine  per  l'allegazione  della  documentazione  di  cui
all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal
comma 1 del presente articolo,  decorre  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto".