Art. 2.
  1.  A  chiunque,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni riportate in
conseguenza  degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1,
comma 1, della presente legge, subisca una invalidita' permanente non
inferiore  ad  un  quarto  della  capacita'  lavorativa,  nonche'  ai
superstiti  delle  vittime di azioni terroristiche e' concesso, oltre
alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno
vitalizio,  non  reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla
perequazione   automatica   di   cui   all'articolo  11  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.993
milioni  per  l'anno  1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di
lire  2.193  milioni  per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone
di  cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n.
466,  come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n.
720, secondo l'ordine ivi indicato.
  3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti
aventi   diritto   alla   pensione   di   reversibilita'  secondo  le
disposizioni   del   testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato, approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092,  e successive modificazioni, sono attribuite due annualita' del
suddetto   trattamento   pensionistico   limitatamente   al   coniuge
superstite,  ai  figli  minori,  ai  figli  maggiorenni  inabili,  ai
genitori  e  ai  fratelli  e  sorelle, se conviventi ed a carico. Per
l'attuazione  del  presente  comma  e'  autorizzata  la spesa di lire
11.225  milioni  per  ciascuno  degli  anni 1999 e 2000 e di lire 430
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
  4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed
e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
  5.   Il  trattamento  speciale  di  reversibilita'  corrisposto  ai
superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai
fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale e' corrisposta l'indennita'
integrativa  speciale  con  decorrenza dalla data di liquidazione del
predetto  trattamento  e  senza  corresponsione  di somme a titolo di
rivalutazione  o  interessi  anche se il beneficiario percepisca tale
indennita'  ad  altro  titolo.  Per l'attuazione del presente comma e
autorizzata  la  spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire
226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di
lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
  6.  Le  pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai
soggetti  di  cui  all'articolo  1, comma 2, che siano anche titolari
dell'assegno  di  superinvalidita' di cui all'articolo 100 del citato
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre  1973,  n. 1092, e sucessive modificazioni, non concorrono a
formare  il  reddito  imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione
del  presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per
l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
 
           Note all'art. 2:
            -  Per il testo dei commi 1, 2,  3 e 4 della citata legge
          n. 302 del 1990, cosi'  come  modificata  dalla    presente
          legge, si veda nelle note all'art. 1.
            -  Il  testo    dell'art. 11 del decreto legislativo   30
          dicembre 1992, n.  503 (Norme   per il   riordinamento  del
          sistema  previdenziale  dei lavoratori privati  e pubblici,
          a norma dell'art.  3 della  legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          e' il seguente:
            "Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni).  -  1.
          Gli  aumenti  a  titolo    di perequazione automatica delle
          pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano,   con
          decorrenza  dal  1994,   sulla base del solo adeguamento al
          costo vita con cadenza annuale ed  effetto dal  1  novembre
          di  ogni  anno.  Tali  aumenti  sono  calcolati  applicando
          all'importo  della pensione spettante alla  fine di ciascun
          periodo la percentuale  di variazione   che   si  determina
          rapportando  il   valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi
          al consumo per famiglie di operai ed   impiegati,  relativo
          all'anno   precedente il  mese di  decorrenza dell'aumento,
          all'analogo valore  medio relativo all'anno precedente.  Si
          applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi  4  e  5
          dell'art.  2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
            2.  Ulteriori  aumenti possono essere stabiliti con legge
          finanziaria in  relazione  all'andamento  dell'economia   e
          tenuto  conto   degli obiettivi rispetto  al  PIL  indicati
          nell'art.  3,  comma  1, della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421,  sentite  le  organizzazioni   sindacali  maggiormente
          rappresentative    sul  piano nazionale. Con  effetto dal 1
          gennaio 2009   i predetti aumenti   saranno  stabiliti  nel
          limite   di un punto  percentuale della  base  imponibile a
          valere  sulle fasce  di pensione fino a lire dieci  milioni
          annui".
            -  Il  testo  del primo comma  dell'art. 6 della legge 13
          agosto 1980, n.  466 (Speciali   elargizioni a   favore  di
          categorie  di    dipendenti pubblici    e   di    cittadini
          vittime  del   dovere   o  di   azioni terroristiche), come
          sostituito dell'art.  2 della legge   4 dicembre  1981,  n.
          720, e' il seguente:
            "La  speciale elargizione  di cui alla presente legge  ed
          alle altre in   essa   richiamate, nei    casi    in    cui
          compete alle  famiglie,  e' corrisposta secondo il seguente
          ordine:
              1) coniuge superstite e figli se a carico;
            2)  figli,   in mancanza del  coniuge superstite  o se lo
          stesso non abbia diritto a pensione;
              3) genitori;
              4) fratelli e sorelle se conviventi a carico".
            -  Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica   29
          dicembre  1973,  n.    1092,  reca: "Approvazione del testo
          unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza   dei
          dipendenti civili e militari dello Stato".