Art. 3.
  1.  All'articolo  9  della  legge  20  ottobre  1990,  n. 302, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  1,  dopo  le  parole: "anche a favore degli invalidi
civili" sono inserite seguenti: "e dei caduti";
  b) al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa
di atti di terrorismo e' certificata" sono sostituite dalle seguenti:
"Le  condizioni  di  invalido  civile  e di caduto a causa di atti di
terrorismo,  nonche'  di  vittima della criminalita' organizzata sono
certificate".
  2.  All'articolo  12  della  legge  20  ottobre  1990, n. 302, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  benefici  di  cui  alla  presente legge si applicano alle
vittime  e  ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente
alla data del 1 gennaio 1969.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "  3. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione
di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni,
sono  soggetti  a  riliquidazione  in  base  alle  disposizioni della
presente legge.".
  3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
le  parole: "conseguente agli eventi di cui alla presente legge" sono
soppresse.  Per  l'attuazione  del  presente  comma e' autorizzata la
spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.
  4.  Per  l'attuazione  del  comma  2, lettera b), e' autorizzata la
spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il   testo dell'art. 9 della  citata legge n. 302  del
          1990, cosi' come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  9  (Applicazione  dei benefici di guerra). - 1. Le
          disposizioni di legge   vigenti a favore    degli  invalidi
          civili  di guerra   e delle famiglie  dei caduti  civili di
          guerra si  applicano anche  a favore degli invalidi  civili
          e  dei caduti  a causa  di atti  di terrorismo consumati in
          Italia e delle  loro famiglie, in quanto compatibili con la
          presente legge.
            2. Le condizioni di invalido civile e  di caduto a  causa
          di   atti  di  terrorismo,  nonche'    di  vittima    della
          criminalita'  organizzata sono certificate  dal    prefetto
          del    luogo di residenza,  secondo modalita' stabilite con
          decreto del Ministro dell'interno".
            - Il testo  dell'art. 12 della citata legge n.   302  del
          1990,  cosi'  come  modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art. 12 (Eventi  pregressi). - 1. I  benefici  di    cui
          alla  presente  legge   si applicano   alle   vittime  e ai
          superstiti  per gli   eventi  verificatisi  successivamente
          alla data del 1 gennaio 1969.
            2.  Per   i fatti contemplati dal  comma 1 dell'art. 1  i
          benefici di cui  alla presente   legge si    applicano  per
          gli  eventi    verificatisi successivamente alla data del 1
          gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni  previsto
          dall'art. 6, comma 1, per la presentazione della domanda da
          parte   degli interessati decorre dalla data  di entrata in
          vigore della presente legge. I benefici di cui al  presente
          comma  sono  erogati  agli  aventi  diritto  in due ratei a
          carico degli esercizi 1990 e  1991 pari,   rispettivamente,
          al    55  per    cento e   al 45   per cento dell'ammontare
          complessivo.
            3. Gli importi gia'  corrisposti  a  titolo  di  speciale
          elargizione  di  cui alla  legge 13 agosto  1980, n. 466, e
          successive modificazioni, sono  soggetti  a  riliquidazione
          in base  alle  disposizioni  della presente legge".
            - Il testo del  comma 1 dell'art. 15 della citata   legge
          n.  302  del  1990,  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "1. I  cittadini italiani  che abbiano subito   ferite  o
          lesioni  in  conseguenza  degli atti di cui all'art. 1 sono
          esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione
          sanitaria".