Art. 4.
  1.   A   decorrere   dall'anno  scolastico  1997-1998  e  dall'anno
accademico  1997-1998  sono  istituite  borse  di studio riservate ai
soggetti  di  cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
come  modificato  dall'articolo  1,  comma  1,  della presente legge,
nonche'  agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni
anno  di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma
universitario  o  del  diploma  di  laurea. Tali borse di studio sono
esenti  da  ogni  imposizione  fiscale. Per l'attuazione del presente
articolo  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 1998.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Per  il testo  dell'art. 1  della citata legge  n. 302
          del 1990, cosi'  come  modificato dalla   presente   legge,
          si veda  nella  nota all'art. 1.