Art. 5.
  1.  I  benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi
verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1969.
  2.  Con  uno  o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme
di attuazione della legge stessa.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   1, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo   e   ordinamento   della Presidenza  del Consiglio
          dei  Ministri),    cosi'  come    modificato  dal   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".