Art. 2.
                 Controllo, riscossione e versamenti
  1. Il controllo e la  riscossione delle tasse automobilistiche sono
effettuati direttamente dalle  regioni, anche ricorrendo all'istituto
dell'avvalimento,  o tramite  concessionari individuati  dalle stesse
secondo le  modalita' e  le procedure  di evidenza  pubblica previste
dalla  normativa comunitaria  e nazionale  in  tema di  appalti e  di
servizi.
  2.  Ai  fini  dell'affidamento   delle  attivita'  di  controllo  e
riscossione  delle   tasse  automobilistiche  ai   concessionari,  in
possesso del  requisito di  onorabilita' di  cui all'articolo  25 del
decreto  legislativo 1  settembre 1993,  n. 385,  si tiene  conto dei
seguenti elementi:
  a) capacita' finanziaria, da valutare  anche ai fini della garanzia
patrimoniale generale;
  b)   organizzazione  tecnica,   in  relazione   alle  esigenze   di
economicita' ed efficienza dell'attivita' di controllo e riscossione;
  c) disponibilita'  di adeguato sistema informatico  idoneo anche al
collegamento  con  l'archivio  delle tasse  automobilistiche  di  cui
all'articolo 5;
  d) ubicazione,  stato e consistenza  dei locali da  destinarsi alle
attivita';
  e)  idoneita'  tecnica e  professionale  del  personale addetto  al
controllo ed alla riscossione.
  3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento
delle tasse  automobilistiche i  concessionari sono collegati  in via
telematica  con  gli  archivi  delle tasse  automobilistiche  di  cui
all'articolo 5.
  4. Il pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato
anche  tramite  gli  altri  soggetti previsti  dagli  atti  normativi
statali in  materia di riscossione  o previsti dalle  norme regionali
che saranno emanate per  disciplinarne le caratteristiche soggettive,
le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.
  5.  I  concessionari  ed  i  soggetti  abilitati  alla  riscossione
rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei
dati  identificativi  del  veicolo,  dell'importo  e  della  data  di
versamento, della regione  competente e della data  di scadenza della
tassa pagata.
 
           Nota all'art. 2:
            -    Si riporta   il   testo   dell'art. 25  del  decreto
          legislativo  1 settembre 1993, n. 385, con  il    quale  e'
          stato  emanato  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia:
            "Art.  25 (Requisiti  di onorabilita'  dei partecipanti).
          - 1.   Il Ministro   del    tesoro,    sentita    la  Banca
          d'Italia,    determina,   con regolamento emanato   a sensi
          dell'art. 17, comma  3, della   legge 23  agosto  1988,  n.
          400,  i    requisiti  di  onorabilita'  dei partecipanti al
          capitale delle banche.
            2.  Con il  regolamento previsto dal comma 1 il  Ministro
          del tesoro stabilisce  la  quota del  capitale   che   deve
          essere   posseduta   per l'applicazione del  medesimo comma
          1. A  questo fine   si considerano anche   le   azioni    o
          quote     possedute  per    il    tramite    di    societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona.
            3.  In mancanza dei requisiti  non puo' essere esercitato
          il diritto di voto inerente alle azioni o  quote  eccedenti
          il  suddetto  limite.  In  caso    di    inosservanza,   la
          deliberazione  e'  impugnabile  a   norma dell'art.    2377
          del    codice  civile   se la   maggioranza richiesta   non
          sarebbe  stata  raggiunta  senza  i    voti  inerenti  alle
          predette   azioni   o  quote.  L'impugnazione  puo'  essere
          proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei   mesi  dalla
          data  della deliberazione ovvero, se  questa e' soggetta  a
          iscrizione    nel registro  delle imprese,  entro sei  mesi
          dall'iscrizione.  Le azioni  o quote  per   le quali    non
          puo'   essere esercitato il diritto  di voto sono computate
          ai  fini della regolare costituzione dell'assemblea".