Art. 2. Controllo, riscossione e versamenti 1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalita' e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi. 2. Ai fini dell'affidamento delle attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si tiene conto dei seguenti elementi: a) capacita' finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale; b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicita' ed efficienza dell'attivita' di controllo e riscossione; c) disponibilita' di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5; d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attivita'; e) idoneita' tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione. 3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. 4. Il pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi. 5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con il quale e' stato emanato il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: "Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato a sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea".