Art. 7. Ambito temporale di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovra' comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attivita' di competenza statale nella stessa materia. Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 novembre 1998 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1998 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 43