Art. 7.
                   Ambito temporale di applicazione
  1. Le  disposizioni del  presente regolamento  trovano applicazione
fino  a  quando le  regioni  non  provvedono ad  emanare  un'autonoma
disciplina,  che  dovra'  comunque  tenere conto  delle  esigenze  di
coordinamento  con l'attivita'  di  competenza  statale nella  stessa
materia.
  Il presente  decreto munito  del sigillo  di Stato,  sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 25 novembre 1998
                                                   Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1998
  Registro n. 3 Finanze, foglio n. 43