ARTICOLO II FORME DI CONSENSO 1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli stati e delle organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti per un periodo di un anno dalla data della sua esecuzione. In seguito, il presente Accordo sara' aperto all'adesione di tutti gli stati o le organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti. 2. In base alle disposizioni di legge interne delle Parti firmatarie, il consenso al presente Accordo potra' essere dato sotto forma di firma, ratifica o adesione.