(Accordo - art. II)
                             ARTICOLO II 
                          FORME DI CONSENSO 
 1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli stati  e  delle
organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti per un periodo
di un anno dalla data della sua esecuzione. In seguito,  il  presente
Accordo  sara'  aperto  all'adesione  di  tutti  gli   stati   o   le
organizzazioni internazionali che ne hanno i requisiti. 
 2.  In  base  alle  disposizioni  di  legge  interne   delle   Parti
firmatarie, il consenso al presente Accordo potra' essere dato  sotto
forma di firma, ratifica o adesione.