ARTICOLO III LIMITI 1. Il presente Accordo si limitera' rigorosamente a concedere status internazionale all'Istituto come previsto alla Sezione l, Articolo I, e non vincolera' automaticamente nessuna Parte a concedere all'Istituto privilegi e/o immunita'. Tuttavia, il presente Accordo potra' servire quale base giuridica per la concessione di tali privilegi ed immunita' all'Istituto, come previsto dalla successiva Sezione 4. 2. Il presente Accordo non obblighera' nassuna delle Parti a fornire all'Istituto nessuna forma di contributo o sostegno finanziario, ad eccezione di quelle volontarie, ne' obblighera' le Parti ad assumere o garantire nessuna delle responsabilita', dei debiti o. di altre forme di obblighi assunti dall'Istituto. 3. Il presente Accordo non pregiudichera' i diritti, gli obblighi, le concessioni o gli interessi conferiti all'Istituto, ne la prerogativa sovrana della Parte che concede tale diritto, obbligo, concessione o interesse di revocare, emendare o altrimenti modificare gli stessi. Nei casi in cui tale diritto, obbligo, concessione o interesse venga acquisito in base ad un accordo, le modifiche o gli emendamenti saranno effettuati in base a detto accordo. 4. In virtu'. della sua personalita' giuridica, l'Istituto potra' stipulare altri accordi con stati, ivi compreso. il paese ospitante, allo scopo di acquisire ulteriori diritti e privilegi che potranno rivelarsi utili e necessari per perseguire i suoi obiettivi, in conformita' con le leggi ed i regolamenti applicabili di tali stati.