(Accordo - art. III)
                            ARTICOLO III 
                               LIMITI 
 1. Il presente Accordo si limitera' rigorosamente a concedere status
internazionale all'Istituto come previsto alla Sezione l, Articolo I,
e  non  vincolera'  automaticamente   nessuna   Parte   a   concedere
all'Istituto privilegi e/o immunita'. Tuttavia, il  presente  Accordo
potra' servire quale  base  giuridica  per  la  concessione  di  tali
privilegi ed immunita' all'Istituto, come previsto  dalla  successiva
Sezione 4. 
 2. Il presente Accordo non obblighera' nassuna delle Parti a fornire
all'Istituto nessuna forma di contributo o sostegno  finanziario,  ad
eccezione di quelle volontarie, ne' obblighera' le Parti ad  assumere
o garantire nessuna delle responsabilita', dei  debiti  o.  di  altre
forme di obblighi assunti dall'Istituto. 
 3. Il presente Accordo non pregiudichera' i diritti,  gli  obblighi,
le  concessioni  o  gli  interessi  conferiti  all'Istituto,  ne   la
prerogativa sovrana della Parte che concede  tale  diritto,  obbligo,
concessione o interesse di revocare, emendare o altrimenti modificare
gli stessi. Nei casi in cui  tale  diritto,  obbligo,  concessione  o
interesse venga acquisito in base ad un accordo, le modifiche  o  gli
emendamenti saranno effettuati in base a detto accordo. 
 4. In virtu'. della sua personalita'  giuridica,  l'Istituto  potra'
stipulare altri accordi con stati, ivi compreso. il paese  ospitante,
allo scopo di acquisire ulteriori diritti e  privilegi  che  potranno
rivelarsi utili e necessari  per  perseguire  i  suoi  obiettivi,  in
conformita' con le leggi ed i regolamenti applicabili di tali stati.