(Accordo - art. V)
                             ARTICOLO V 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data  in  cui  almeno
tre  governi,  ivi  compreso  quello  del  paese  ospitante,  avranno
espresso il loro consenso. 
 2. Per le Parti che lo  ratificano  o  vi  aderiscono,  il  presente
Accordo entrera' in vigore alla data  in  cui  verra'  depositato  lo
strumento di ratifica o di adesione.