ARTICOLO V ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui almeno tre governi, ivi compreso quello del paese ospitante, avranno espresso il loro consenso. 2. Per le Parti che lo ratificano o vi aderiscono, il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui verra' depositato lo strumento di ratifica o di adesione.