(Accordo - art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                               RITIRO 
 Successivamente all'entrata in  vigore  del  presente  Accordo,  una
Parte  potra'  volontariamente  recedere  presentando  una   notifica
scritta al Governo Depositario. Il ritiro entrera' in vigore un  anno
dopo la ricezione della notifica.