(Statuto - art. XII)
                            ARTICOLO XII 
           RELAZIONI CON GLI STATI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI 
                           INTERNAZIONALI 
 Sezione 1. Nei limiti del presente Accordo, l'Istituto  collaborera'
con altre organizzazioni internazionali con competenze specialistiche
in settori collegati e  stringera'  rapporti  di  collaborazione  con
altre  organizzazioni,  agenzie  o  altri  organismi,  al   fine   di
promuovere l'efficiente attuazione dei programmi  e  degli  obiettivi
dell'Istituto. 
 Sezione 2. L'Istituto stipulera' opportuni accordi con i governi  di
altri paesi con cui ha rapporti  di  collaborazione  o  in  cui  puo'
creare filiali. 
 Sezione 3. Nessuno dei firmatari del presente  Accordo,  ne'  nessun
membro  del  CGIAR  incorrera'  in  nessun  obbligo   nei   confronti
dell'Istituto. 
 Sezione 4. Gli accordi di cui ai paragrafi immediatamente precedenti
e  tutti  gli  altri  importanti  contratti  stipulati  dall'Istituto
conterranno disposizioni attestanti che (a) l'Istituto  possiede  una
personalita' giuridica indipendente e (b) ne i firmatari del presente
Accordo, ne i membri del CGIAR incorreranno  in  nessun  obbligo  nei
confronti dell'Istituto.