(Statuto - art. XV)
                             ARTICOLO XV 
                     SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO 
 Sezione 1; L'Istituto potra' essere sciolto  con  voto  positivo  di
almeno tre quarti di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione,
compresi i membri ex officio, ad una riunione convocata a  tal  fine,
qualora  si  decida  che   gli   scopi   dell'Istituto   sono   stati
soddisfacentemente  conseguiti,  ovvero   qualora   si   decida   che
l'Istituto non sara' piu' in qrado di funzionare efficacemente. 
 Sezione 2.  Nel  caso  in  cui  l'Istituto  cessi  di  esistere  per
qualunque motivo, tutti i suoi impianti, attrezzature ed  altri  beni
diventeranno  di  proprieta'  dell'Universita'  del   Sistema   delle
Filippine, senza alcun pagamento, ad  eccezione  dei  fondi  o  altri
beni, quali la banca del gene e le risorse  genetiche  dell'Istituto,
che sono stati  affidati  all'Istituto  o  ad  esso  donati,  e  sono
soggetti ad altre condizioni per quanto riguarda la loro  eliminzione
in caso di scioglimento dell'Istituto.