ARTICOLO II OBIETTIVI E POTERI ACCESSORI Sezione 1. L'Istituto continuera' a mantenere ed a far funzionare una struttura internazionale per la ricerca sul riso, avente lo scopo di perseguire ciascuno o tutti dei seguenti obiettivi: a. svolgere ricerca sulle piantagioni di riso e su tutte le fasi della sua produzione, sulla gestione, distribuzione ed utilizzazione del relativo sistema di produzione, al fine di ottenere benefici nutrizionali, economici ed ecologici per i popoli dei paesi consumatori di riso in Asia e nelle altre grandi aree di coltivazione del riso del mondo, migliorando la qualita' e la quantita' del riso; b. pubblicare e divulgare i risultati delle ricerche dell'Istituto e promuovere lo scambio e la distribuzione di nuove tecnologie, metodi di ricerca, strumenti e migliori materiali per le piante. per i centri di ricerca nazionali, regionali ed internazionali in cui potrebbero essere rilevanti per conseguire le mete e gli obiettivi dell'Istituto; c. formare giovani e promettenti scienziati nel settore della ricerca sulla produzione di riso, della tecnologia post-raccolto e di altre materie attintenti, al fine di migliorare, direttamente o indirettamente, la produzione di riso con programmi di formazione locali e congiunti; d. gestire un centro di informazioni, comprendente una biblioteca, che offrira' agli scienziati ed agli studiosi interessati in ogni dove, tra l'altro, accesso ad una raccolta aggiornata della letteratura mondiale sul riso; e. mantenere un centro di risorse sulla genetica del riso che raccogliera', immagazzinera' e mettera' a disposizione degli scienziati e degli istituti di tutto il mondo plasma germinale e relativo materiale genetico; f. collaborare con i Sistemi Nazionali di Ricerca Agricola e rafforzare la cooperazione e la collaborazione fra i vari istituti di ricerca nazionali; g. organizzare conferenze, convegni e seminari al fine di discutere dei problemi attuali e mettere a punto strategie di ricerca atte a migliorare le condizioni di vita dei coltivatori di riso in tutti gli ecosistemi. Sezione 2. Per perseguire gli obiettivi di cui sopra, l'Istituto si avvarra' di poteri accessori: a. acquisire o ottenere dalle autorita' governative nazionali, municipali o locali, estere o nazionali o altro, nonche' da societa', ditte, associazioni, persone o altri organismi statuti, franchigie, licenze, diritti, privilegi, assistenza finanziaria o di altro genere, e concessioni atte o necessarie a conseguire gli obiettivi dell'Istituto; b. ricevere ed acquisire da persone, ditte o organismi, tramite donazione, dono, scambio, eredita', lascito, acquisto o leasing, definitivamente o in amministrazione fiduciaria, contributi consistenti in proprieta', reali o personali, ivi compresi fondi ed effetti od oggetti di valore, utili o necessari a conseguire lo scopo e gli obiettivi dell'Istituto, e detenere, possedere, gestire, usare o disporre di tali proprieta' od oggetti di valore; c. eseguire e svolgere tutti gli atti e le attivita' necessarie, utili, opportune o adatte per perseguire o realizzare lo scopo e conseguire ciascuno o tutti. gli obiettivi dichiarati nel presente documento, ovvero che sembreranno in qualunque momento contribuire o essere utili alle attivita' dell'Istituto.