ARTICOLO III PERSONALITA' GIURIDICA Sezione 1. L'Istituto continuera' ad essere in possesso di personalita' giuridica. In particolare, avra' facolta' di: a. stipulare contratti; b. acquisire e disporre di proprieta' mobiliari ed immobiliari; c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi.