(Statuto - art. III)
                            ARTICOLO III 
                       PERSONALITA' GIURIDICA 
 Sezione  1.  L'Istituto  continuera'  ad  essere  in   possesso   di
personalita' giuridica. In particolare, avra' facolta' di: 
 a. stipulare contratti; 
 b. acquisire e disporre di proprieta' mobiliari ed immobiliari; 
 c. svolgere atti legali nello svolgimento delle sue funzioni e nel 
    perseguimento dei suoi obiettivi.