(Statuto - art. VI)
                             ARTICOLO VI 
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 Sezione  1.  L'Istituto  sara'   gestito   dal   un   Consiglio   di
Amministrazione (Qui di seguito denominato "il  Consiglio")  composto
da quindici (15) Membri, ossia: 
 a. Tre (3) membri eletti dal Consiglio su nomina del Gruppo 
    Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR)  e  nove
    (9) membri eletti  dal  Consiglio  uscente:  Questi  dodici  (12)
    membri  saranno  scelti  fra  personalita'  di  chiara   fama   e
    qualificate   della   comunita'    internazionale,    provenienti
    essenzialmente da paesi produttori di riso in tutto il mondo e da
    organismi donatori. Si terranno in particolare considerazione  la
    competenza, l'esperienza, l'influenza e le conoscenze dei membri 
    proposti, che potranno essere messe a disposizione dell'Istituto; 
 b. il Segretario dell'Agricoltura della Repubblica delle Filippine 
    ed il Presidente dell'Universita' del  Sistema  delle  Filippine,
    come membri ex officio; 
 c. il Direttore Generale dell'Istituto come membro ex officio. 
 Sezione  2.  I  membri  eletti  del  Consiglio  di  Amministrazi'one
resteranno in carica per un periodo di tre (3) anni ad  iniziare  dal
primo gennaio successivo all'elezione, fino a  quando  non  assumera'
l'incarico il successore, ma a  condizione  che  tutti  i  membri  in
carica all'epoca in cui il presente Statuto sara' in vigore detengano
l'incarico per l'intero periodo a loro spettante. In caso di decesso,
di dimissioni o di inabilita'  permanente  di  un  Membro,  il  posto
vacante potra' essere riempito con voto  di  maggioranza  dei  membri
rimanenti, se costituiranno il quorum, ed il successore in  tal  modo
eletto restera' in carica  solo  per  il  periodo  spettante  al  suo
predecessore.