ARTICOLO IX COMITATI PERMANENTI Sezione 1. Ci sara' un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di cinque (5) Membri nominati dal Consiglio. Sezione 2. Il Comitato Esecutivo avra' facolta' di agire per conto del Consiglio nei periodi fra una riunione e l'altra del Consiglio su questioni ad esso delegate dal Consiglio. In particolare, effettuera periodiche revisioni di bilancio. Tutti qli atti o le risoluzioni del Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri di detto Comitato. Sezione 3. Il Presidente del Consiglio sara' Presidente del Comitato Esecutivo, e presiedera' tutte le riunioni di detto Comitato. In sua assenza o incapacita', i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione. Sezione 4.- Il Comitato Esecutivo si riunira' almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre (3) membri. Sezione 5. Tutte le vancanze in seno al Comitato Esecutivo saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato Esecutivo. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato. Sezione 6. Ci sara' un Comitato per i Programmi, composto da un minimo di cinque (5) Membri nominati dal Consiglio. Sezione 7. Il Comitato per i Programmi avra' il compito di elaborare, approvare, esaminare, valutare e rivedere tutti i programmi e le attivita' di ricerca e di formazione dell'Istituto, nonche' di esercitare i poteri e svolgere le mansioni ad esso delegate dal Consiglio. Tutti gli atti e le risoluzioni del Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri di detto Comitato. Sezione 8. Il Comitato per i Programmi eleggera fra i suoi membri un Presidente, che presiedera' tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacita', i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione. Sezione 9. Il Comitato per i Programmi si riunira' almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre (3) membri. Sezione 10. Tutte le vancanze in seno al Comitato per i Programmi saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato per i Programmi. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato. Sezione 11. Ci sara' un Comitato di Revisione dei Conti, composto da quattro (4) Membri nominati dal Consiglio . Sezione 12. Il Comitato di Revisione dei Conti avra' il compito di rivedere e controllare periodicamente i conti e la situazione finanziaria, nonche' la gestione ed i sistemi e le procedure operative dell'Istituto, e di esercitare i poteri e svolgere le mansioni ad esso delegate dal Consiglio. Tutti gli atti e le risoluzioni di detto Comitato saranno adottati con il voto positivo di almeno la maggioranza dei membri dello stesso. Il Comitato svolgera' le sue funzioni di concerto ed in collaborazione con revisori esterni e/o consulenti dell'Istituto all'uopo preposti. Sezione 13. Il Comitato di Revisione dei Conti eleggera fra i suoi membri un Presidente, che presiedera' tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacita', i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione. Sezione 14. Il Comitato di Revisione dei Conti si riunira' almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente o su richiesta di almeno uno (1) dei suoi membri. Sezione 15. Tutte le vancanze in seno al Comitato di Revisione dei Conti saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato di Revisione dei Conti. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato. Sezione 16. Ci sara' un Comitato per le Nomine, composto da quattro (4) membri nominati dal Consiglio. Sezione 17. Il Comitato per le Nomine avra' il dovere di proporre ogni anno un gruppo di nomi per tutte le posizioni vacanti del Consiglio e dei suoi Comitati Permanenti, da sottoporre all'esame ed alla decisione del Consiglio. Sezione 18. Il Comitato per le Nomine eleggera' fra i suoi membri un Presidente, che presiedera' tutte le relative riunioni. In sua assenza o incapacita', i membri presenti eleggeranno un Presidente per quella riunione. Sezione 19. Il Comitato per le Nomine si riunira' almeno una volta l'anno. Si potranno svolgere riunioni straordinarie convocate dal Presidente, o su richiesta di almeno uno (1) dei suoi membri. Sezione 20. Tutte le vancanze in seno al Comitato per le Nomine saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato per le Nomine. Le persone in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo fino alla successiva riunione del Comitato. Sezione 21. I membri di tutti i comitati permanenti saranno eletti dal Consiglio durante la sua riunione annuale. Sezione 22. Se necessario, il Consiglio potra' di tanto in tanto istituire altri comitati permanenti.