(Statuto - art. IX)
                             ARTICOLO IX 
                         COMITATI PERMANENTI 
 Sezione 1. Ci sara' un Comitato Esecutivo, composto da un minimo  di
cinque (5) Membri nominati dal Consiglio. 
 Sezione 2. Il Comitato Esecutivo avra' facolta' di agire  per  conto
del Consiglio nei periodi fra una riunione e l'altra del Consiglio su
questioni ad esso delegate dal Consiglio. In particolare,  effettuera
periodiche revisioni di bilancio. Tutti qli atti o le risoluzioni del
Comitato  saranno  adottati  con  il  voto  positivo  di  almeno   la
maggioranza dei membri di detto Comitato. 
 Sezione 3. Il Presidente del Consiglio sara' Presidente del Comitato
Esecutivo, e presiedera' tutte le riunioni di detto Comitato. In  sua
assenza o incapacita', i membri presenti  eleggeranno  un  Presidente
per quella riunione. 
 Sezione 4.- Il Comitato  Esecutivo  si  riunira'  almeno  una  volta
l'anno. Si potranno svolgere  riunioni  straordinarie  convocate  dal
Presidente o su richiesta di almeno tre (3) membri. 
 Sezione 5. Tutte le vancanze in seno al Comitato  Esecutivo  saranno
riempite da altri membri del Consiglio eletti dal  Consiglio,  ovvero
dai rimanenti membri del Comitato Esecutivo. Le persone in  tal  modo
elette dal Comitato resteranno in carica solo  fino  alla  successiva
riunione del Comitato. 
 Sezione 6. Ci sara' un Comitato per  i  Programmi,  composto  da  un
minimo di cinque (5) Membri nominati dal Consiglio. 
 Sezione  7.  Il  Comitato  per  i  Programmi  avra'  il  compito  di
elaborare,  approvare,  esaminare,  valutare  e  rivedere   tutti   i
programmi e le attivita' di ricerca e  di  formazione  dell'Istituto,
nonche' di esercitare  i  poteri  e  svolgere  le  mansioni  ad  esso
delegate dal Consiglio. Tutti gli atti e le risoluzioni del  Comitato
saranno adottati con il voto positivo di almeno  la  maggioranza  dei
membri di detto Comitato. 
 Sezione 8. Il Comitato per i Programmi eleggera fra i suoi membri un
Presidente, che  presiedera'  tutte  le  relative  riunioni.  In  sua
assenza o incapacita', i membri presenti  eleggeranno  un  Presidente
per quella riunione. 
 Sezione 9. Il Comitato per i Programmi si riunira' almeno una  volta
l'anno. Si potranno svolgere  riunioni  straordinarie  convocate  dal
Presidente o su richiesta di almeno tre (3) membri. 
 Sezione 10. Tutte le vancanze in seno al Comitato  per  i  Programmi
saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal  Consiglio,
ovvero dai rimanenti membri del Comitato per i Programmi. Le  persone
in tal modo elette dal Comitato resteranno in carica solo  fino  alla
successiva riunione del Comitato. 
 Sezione 11. Ci sara' un Comitato di Revisione dei Conti, composto da
quattro (4) Membri nominati dal Consiglio . 
 Sezione 12. Il Comitato di Revisione dei Conti avra' il  compito  di
rivedere  e  controllare  periodicamente  i  conti  e  la  situazione
finanziaria,  nonche'  la  gestione  ed  i  sistemi  e  le  procedure
operative dell'Istituto, e di  esercitare  i  poteri  e  svolgere  le
mansioni ad  esso  delegate  dal  Consiglio.  Tutti  gli  atti  e  le
risoluzioni di detto Comitato saranno adottati con il  voto  positivo
di almeno  la  maggioranza  dei  membri  dello  stesso.  Il  Comitato
svolgera' le sue  funzioni  di  concerto  ed  in  collaborazione  con
revisori esterni e/o consulenti dell'Istituto all'uopo preposti. 
 Sezione 13. Il Comitato di Revisione dei Conti eleggera fra  i  suoi
membri un Presidente, che presiedera' tutte le relative riunioni.  In
sua  assenza  o  incapacita',  i  membri  presenti   eleggeranno   un
Presidente per quella riunione. 
 Sezione 14. Il Comitato di Revisione dei Conti  si  riunira'  almeno
una  volta  l'anno.  Si  potranno  svolgere  riunioni   straordinarie
convocate dal Presidente o su richiesta di almeno uno  (1)  dei  suoi
membri. 
 Sezione 15. Tutte le vancanze in seno al Comitato di  Revisione  dei
Conti saranno riempite da  altri  membri  del  Consiglio  eletti  dal
Consiglio, ovvero dai rimanenti membri del Comitato di Revisione  dei
Conti. Le persone in tal  modo  elette  dal  Comitato  resteranno  in
carica solo fino alla successiva riunione del Comitato. 
 Sezione 16. Ci sara' un Comitato per le Nomine, composto da  quattro
(4) membri nominati dal Consiglio. 
 Sezione 17. Il Comitato per le Nomine avra' il  dovere  di  proporre
ogni anno un gruppo di  nomi  per  tutte  le  posizioni  vacanti  del
Consiglio e dei suoi Comitati Permanenti, da sottoporre all'esame  ed
alla decisione del Consiglio. 
 Sezione 18. Il Comitato per le Nomine eleggera' fra i suoi membri un
Presidente, che  presiedera'  tutte  le  relative  riunioni.  In  sua
assenza o incapacita', i membri presenti  eleggeranno  un  Presidente
per quella riunione. 
 Sezione 19. Il Comitato per le Nomine si riunira' almeno  una  volta
l'anno. Si potranno svolgere  riunioni  straordinarie  convocate  dal
Presidente, o su richiesta di almeno uno (1) dei suoi membri. 
 Sezione 20. Tutte le vancanze in seno  al  Comitato  per  le  Nomine
saranno riempite da altri membri del Consiglio eletti dal  Consiglio,
ovvero dai rimanenti membri del Comitato per le Nomine. Le persone in
tal modo elette dal Comitato resteranno  in  carica  solo  fino  alla
successiva riunione del Comitato. 
 Sezione 21. I membri di tutti i comitati permanenti  saranno  eletti
dal Consiglio durante la sua riunione annuale. 
 Sezione 22. Se necessario, il Consiglio potra'  di  tanto  in  tanto
istituire altri comitati permanenti.