Art. 4.
             Ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari
  1. Per le operazioni relative  alla ricostruzione e alla rimessa in
pristino del Teatro Petruzzelli di Bari, e' concesso un contributo di
lire 6  miliardi per l'anno  1998 e di  lire 5 miliardi  per ciascuno
degli anni 1999  e 2000. Il destinatario del  contributo e' definito,
anche  con riferimento  a  soggetti di  nuova  costituzione ai  sensi
dell'articolo 12 della  legge 23 dicembre 1992, n.  498, e successive
modificazioni ed  integrazioni, con decreto  del Ministro per  i beni
culturali e ambientali,  di concerto con il Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione  economica,  previa  intesa con  il
comune di Bari.
 
           Nota all'art. 4:
            -  L'art.  12  della  legge  23 dicembre  1992,  n.  498,
          recante:     "Interventi  urgenti  in  materia  di  finanza
          pubblica", cosi' recita:
            "Art. 12.   - Le   province e   i comuni    possono,  per
          l'esercizio  di  servizi pubblici   e per  la realizzazione
          delle opere    necessarie  al  corretto    svolgimento  del
          servizio  nonche'   per la  realizzazione di infrastrutture
          ed  altre  opere    di   interesse   pubblico,   che    non
          rientrino,  ai  sensi della vigente legislazione  statale e
          regionale, nelle  competenze istituzionali  di altri  enti,
          costituire  apposite societa' per azioni,   anche  mediante
          gli  accordi  di    programma  di  cui al comma 9, senza il
          vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al  comma  3,
          lettera  e),  dell'art.  22   della legge 8 giugno 1990, n.
          142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo
          comma, lettera d), della legge  2 aprile 1968, n. 475, come
          sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre  1991,    n.
          362.  Gli  enti interessati provvedono alla scelta dei soci
          privati  e all'eventuale collocazione dei  titoli  azionari
          sul  mercato con  procedure  di  evidenza pubblica.  L'atto
          costitutivo   delle   societa'  deve  prevedere   l'obbligo
          dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori  e
          sindaci.  Nel  caso  di  servizi  pubblici locali una quota
          delle azioni puo' essere destinata all'azionariato  diffuso
          e resta comunque sul mercato.
            2.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in  vigore della presente  legge,  un
          decreto  legislativo con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
            a)  disciplinare   l'entita' del  capitale sociale  delle
          costituende societa' per azioni e la  misura  minima  della
          partecipazione  dell'ente  locale    al   capitale sociale,
          anche   per   assicurare  il    diritto    di  chiedere  la
          convocazione dell'assemblea;
            b)  disciplinare    i criteri   di scelta   dei possibili
          soci mediante procedimento  di  confronto   concorrenziale,
          che     tenga    conto    dei  principi  della    normativa
          comunitaria   con  particolare    riguardo  alle  capacita'
          tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
            c)    disciplinare la  natura del  rapporto intercorrente
          tra l'ente locale e il privato;
            d)    disciplinare    forme    adeguate  di     controllo
          dell'efficienza  e dell'economicita' dei servizi.
            3. Per la realizzazione delle opere  di qualunque importo
          di  cui  al  comma 1   si applicano   le norme del  decreto
          legislativo  19 dicembre 1991,  n. 406,  e della  direttiva
          90/531/CEE   del Consiglio,    del  17  settembre  1990,  e
          successive norme di recepimento.
            4.   Per  gli  interventi  di  cui al  presente  articolo
          gli  enti interessati approvano le  tariffe  dei    servizi
          pubblici   in  misura  tale  da  assicurare    l'equilibrio
          economicofinanziario  dell'investimento e della    connessa
          gestione.    I   criteri per   il   calcolo della   tariffa
          relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
            a) la   corrispondenza tra costi e   ricavi  in  modo  da
          assicurare  la  integrale copertura dei costi, ivi compresi
          gli oneri di ammortamento tecnicofinanziario;
            b)   l'equilibrato    rapporto    tra    i  finanziamenti
          raccolti  ed  il capitale investito;
            c)  l'entita'  dei costi di gestione delle opere, tenendo
          conto  anche  degli  investimenti  e  della  qualita'   del
          servizio;
            d)   l'adeguatezza   della   remunerazione  del  capitale
          investito,  coerente  con  le  prevalenti   condizioni   di
          mercato.
            5. La  tariffa costituisce  il corrispettivo dei  servizi
          pubblici;  essa  e'   determinata e adeguata  ogni anno dai
          soggetti proprietari, attraverso contratti di programma  di
          durata poliennale, nel rispetto del  disciplinare  e  dello
          statuto  conseguenti  ai  modelli  organizzativi prescelti.
          Qualora  i  servizi  siano gestiti  da   soggetti   diversi
          dall'ente    pubblico     per   effetto    di   particolari
          convenzioni  e concessioni  dell'ente o  per   effetto  del
          modello organizzativo  di societa' mista di cui al comma 1,
          la  tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi
          pubblici.
            6. Ove gli introiti siano connessi  a  tariffe  o  prezzi
          amministrati,  il   Comitato   interministeriale  prezzi  o
          il   comitato    provinciale  prezzi,  entro    il  termine
          perentorio  di trenta giorni dalla  data di ricezione   del
          piano      finanziario      dell'investimento,     verifica
          l'eventuale  presenza     di  fattori      inflattivi   che
          contrastino    con gli indirizzi   di  politica   economica
          generale.    Eventuali    successivi  aumenti     tariffari
          vengono  determinati  ai  sensi  del comma  4;  il Comitato
          interministeriale   prezzi o    il  comitato    provinciale
          prezzi  verifica    tuttavia, entro   lo   stesso   termine
          perentorio  decorrente dalla comunicazione  della  delibera
          di   approvazione  della     tariffa  o  del  prezzo,    la
          sussistenza delle condizioni  di cui ai commi  4 e 5,  alle
          quali l'aumento deliberato resta subordinato.
            6-bis.  Per   la realizzazione   di opere  immediatamente
          cantierabili nell'ambito degli  interventi di cui  al comma
          1, che  risultino gia' aggiudicate ad   imprese o  consorzi
          di  imprese  a seguito   di regolari gare di appalto  e non
          attuate  per  carenza   di stanziamenti pubblici, gli  enti
          locali interessati  possono  disporre  l'avvio dei   lavori
          previa   conclusione  di  un  contratto  di  programma  con
          organismi finanziari  e/o  bancari che  si   impegnino   ad
          anticipare    le    somme  occorrenti.  Al  rimborso  delle
          anticipazioni si provvede  attraverso  i  proventi    della
          gestione    sulla   base di   tariffe   da   stabilire   in
          conformita' ai  criteri di cui   al presente  articolo.  Il
          comitato  di  cui  al  comma  9 predispone per lo scopo uno
          schema di contratto tipo.
            7. Fino   al  secondo  esercizio    successivo  a  quello
          dell'entrata  in  funzione    dell'opera,  l'ente    locale
          partecipante potra'  rilasciare garanzia fidejussoria  agli
          istituti    mutuanti  in  misura non superiore alla propria
          quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1.
            8. Per i conferimenti di aziende,  di complessi aziendali
          o di rami di essi e di ogni  altro  bene    effettuati  dai
          soggetti  di cui al comma 1, anche per  la costituzione con
          atto unilaterale   delle  societa'  di  cui    al  medesimo
          comma,  si   applicano le  disposizioni dell'art.  7, commi
          1   e   2,   della   legge 30   luglio   1990,   n.    218,
          successive  modificazioni.     L'importo   massimo    delle
          imposte  di   registro, ipotecarie e  catastali di cui   al
          comma  1 dell'art. 7  della citata legge n. 218 del 1990 e'
          fissato   in   lire   10  milioni,  se  l'operazione  viene
          perfezionata entro il 31 dicembre 1994.
            9. Per le   finalita' di cui al  presente  articolo    il
          Ministro per i problemi delle  aree urbane, d'intesa  con i
          Ministri    competenti  per settore,   puo' promuovere  gli
          opportuni accordi   od   intese  con    le  amministrazioni
          regionali e  locali  interessate. Gli  accordi e  le intese
          dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione
          di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
          dal  D.P.C.M.   10  agosto 1988,  n.  377, da  un  progetto
          economicofinanziario      con   l'indicazione         degli
          investimenti   privati  e   degli   eventuali finanziamenti
          pubblici  derivanti    da leggi   statali, regionali   e da
          impegni    di  bilancio     comunale,     nonche'     dalla
          specificazione       delle   misure      organizzative   di
          coordinamento e  di intesa  tra i  soggetti interessati  ai
          fini  della    tempestiva  attuazione  degli interventi nei
          tempi previsti e della loro gestione.    A  tali  fini,  il
          Ministro  per  i  problemi  delle   aree urbane nomina   un
          comitato  nazionale    cui  devono  essere    sottoposti  i
          progetti  economicofinanziari,    presieduto  dallo  stesso
          Ministro e   composto da dieci  membri,  di    cui  quattro
          nominati   in     rappresentanza,  rispettivamente,     del
          Ministero  del tesoro,  del Ministero dei lavori  pubblici,
          del  Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa
          depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli  istituti
          di credito a diffusa presenza nazionale".