ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997 DICHIARAZIONE PRELIMINARE 1. Le parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere cosi' come definite dagli artt. 3 e 4 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi, i Chimici e gli Psicologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei servizi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle rela- tive competenze professionali. 2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilita' e la necessita' che sia ampiamente promossa la partecipazione delle categorie alle attivita' dei servizi sul territorio in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di piu' alti e qualificati livelli sanitari nel quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini. 3. Le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza sanitaria con provvedimenti volti a conseguire: - l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualita' ai reali bisogni dei cittadini; - l'adeguamento tecnologico e dei servizi delle strutture poliambulatoriali; - il coinvolgimento di ognuna della categorie di operatori interessati, attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualita' dei servizi. ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente Accordo regola in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 8, comma 8, del D.L.vo 502/92 come modificato dal D.L.vo 517/93, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico) coordinato e continuativo, gia' instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale tra le Aziende Sanitarie e i Biologi, i Chimici e gli Psicologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali sono confermati gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 262/92 per i Biologi, dall'art 1 del D.P.R. 255/88 per i Chimici, dall'art. 1 del D.P.R. 261/92 per gli Psicologi. 2. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' presso piu' servizi della stessa Azienda o per conto di piu' Aziende Sanitarie. 3. Ai professionisti di cui al presente Accordo e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici; gli stessi comunque garantiscono la piena disponibilita' a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici dell'Azienda anche secondo criteri dipartimentali.
NOTE ALL ACCORDO Note alla dichiarazione preliminare: - L'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, reca: "Organizzazione delle unita' sanitarie locali". Si riporta il testo del comma 1: "1. L'unita' sanitaria locale e azienda dotata di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio- sanitario delle comunita' locali". - L'art 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, reca: "Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri". Si riporta il testo del comma 1: "1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero della sanita' le proprie indicazioni ai fini della conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanita', attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri le regioni costituiscono in azienda con personalita' giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla costituzione in aziende di ulteriori ospedali in possesso dei requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unita' sanitaria locale, nonche' il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei sanitari e' garantita la presenza dei responsabili di dipartimento La gestione delle aziende ospedaliere e' informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate". Note all'art. 1: - Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 v. nelle note alle premesse del decreto. - Per il testo del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, v. nelle note alle premesse del decreto. - Il D.P.R. n. 262/1992 reca: "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali". Il testo dell'art. 1 e' il seguente: "Art. 1. - Il presente accordo regola in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le unita sanitarie locali e i biologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a livello ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della categoria (art. 3 legge n. 396 del 24 maggio 1967, D.M. 27 marzo 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1978 e successive modificazioni e integrazioni, anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonche' ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla sa- lute dell'uomo). 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' per conto di piu' unita' sanitarie locali. 3. Ai biologi di cui al presente accordo e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici". - Il D.P.R n. 255/1988 reca: "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". Il testo dell'art. 1 e' il seguente: "Art. 1. - Il presente accordo regola, in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i chimici - di seguito denominati "professionisti" - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione, negli ambulatori direttamente gestiti dalle UU.SS.LL. delle prestazioni professionali proprie della categoria (regio decreto 1 marzo 1928, n. 842; legge 25 aprile 1938, n. 897; legge 19 luglio 1957, n. 679, e suc- cessive modificazioni e integrazioni; legge 20 marzo 1975, n. 56) anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonche' ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo. 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL.". - Il D.P.R. n.261/1992 reca: "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali". Il testo dell'art. 1 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il presente accordo regola, in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato esistente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le unita' sanitarie locali e i professionisti iscritti negli albi degli psicologi ai quali siano confermati ai sensi dell'art. 2 gli incarichi di cui i medesimi siano titolari per lo svolgimento, nei servizi delle unita' sanitarie locali, delle attivita' proprie della professione di psicologo secondo la legge 18 febbraio 1989, n. 56. 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo psicologo svolge la propria attivita' per conto di piu' unita' sanitarie locali". Note all'art. 2: - Per il D.P.R. 13 marzo 1992, n. 262, v. nelle note all'art. 1. - Per il D.P.R. 18 giugno 1988, n. 255, v. nelle note all'art. 1. - Per il D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261, v. nelle note all'art. 1. Note all'art. 7: - Il testo del sesto comma dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "L'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene a rapporto di lavoro si applicano le norme previste al precedente punto 4)". - Il comma 7 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e il seguente: "7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unita sanitaria lo- cale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base dei diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico d'impiego, purche' espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con l'esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 102 dei decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione del principio di unicita' del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali" . Note all'art. 8: - Per l'art. 1 del D.P.R. n. 262/1992 v. nelle note all'art. 1. - Per l'art. 1 del D.P.R. n. 255/1988 v. nelle note all'art. 1. - Per l'art. 1 del D.P.R. n. 261/1992 v. nelle note all'art. 1. Nota all'art. 9: - Per l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, v. nelle note alle premesse del decreto. Note all'art. 14: - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: "Tutela delle lavoratrici madri". Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali". - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1204/1971 e' il seguente: "L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3". Nota all'art. 26: - Il comma 2 dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' il seguente: "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' in- dicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma I del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma". Nota alla norma transitoria: - Il comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' il seguente: "1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui i ai medesimi articoli". Nota alla dichiarazione congiunta n. 2: - Il testo della norma finale n. I dell'accordo collettivo nazioale recepito con il D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261, e' il seguente: "1. Possono beneficiare della conferma di cui all'art. 2, nei modi nei termini ivi previsti, gli psicologi titolari, anche presso comuni o rovince, di incarichi convenzionali a rapporto orario per lo svolgiento di attivita' proprie della professione di psicologo connesse al'espletamento di funzioni confluite nel Servizio sanitario nazionale, sempreche' l'incarico, trasferito al Servizio sanitario nazionale, sia di pubblicazione del presente decreto".