(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 1)
     ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI 
       CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI 
                 SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997 
                      DICHIARAZIONE PRELIMINARE 
1. Le parti firmatarie del presente Accordo si  danno  reciprocamente
atto che, nell'ambito  dell'organizzazione  delle  Aziende  Sanitarie
Locali e Aziende Ospedaliere cosi' come definite dagli artt.  3  e  4
del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi, i Chimici  e
gli   Psicologi   ambulatoriali    costituiscono    una    componente
professionale  indispensabile  per  la  compiuta  realizzazione   dei
servizi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla
diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto  delle  rela-
tive competenze professionali. 
2.  Le  parti  firmatarie  riconoscono,  pertanto,  l'utilita'  e  la
necessita'  che  sia  ampiamente  promossa  la  partecipazione  delle
categorie alle attivita' dei servizi sul territorio  in  una  visione
organicamente integrata dell'apporto  multiprofessionale  finalizzato
alla realizzazione di piu' alti e qualificati  livelli  sanitari  nel
quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini. 
3. Le parti si  danno  reciprocamente  atto  che  risulta  importante
intervenire   su   tutta   l'area   dell'assistenza   sanitaria   con
provvedimenti volti a conseguire: 
   - l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e  qualita'  ai  reali
bisogni dei cittadini; 
   -  l'adeguamento  tecnologico  e  dei  servizi   delle   strutture
poliambulatoriali; 
   -  il  coinvolgimento  di  ognuna  della  categorie  di  operatori
interessati, attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire  la
qualita' dei servizi. 
                               ART. 1 
                       (Campo di applicazione) 
1. Il presente Accordo regola in conformita' all'art. 48 della  legge
23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 8, comma  8,  del  D.L.vo  502/92
come  modificato  dal  D.L.vo   517/93,   il   rapporto   di   lavoro
convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico) coordinato e
continuativo, gia'  instaurato  nell'ambito  del  Servizio  Sanitario
Nazionale tra le Aziende Sanitarie e  i  Biologi,  i  Chimici  e  gli
Psicologi - di seguito denominati anche  professionisti  -  ai  quali
sono confermati gli  incarichi  per  l'esecuzione  delle  prestazioni
professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate  dalle
relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 262/92  per  i
Biologi, dall'art 1 del D.P.R. 255/88 per i Chimici, dall'art. 1  del
D.P.R. 261/92 per gli Psicologi. 
2. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e'  da  intendersi
unico a tutti gli  effetti  anche  se  il  professionista  svolge  la
propria attivita' presso piu' servizi  della  stessa  Azienda  o  per
conto di piu' Aziende Sanitarie. 
3. Ai professionisti di cui al presente  Accordo  e'  riconosciuta  e
garantita la piena autonomia professionale al  di  fuori  di  vincoli
gerarchici; gli stessi comunque garantiscono la piena  disponibilita'
a forme di coordinamento ed integrazione  funzionale  con  gli  altri
servizi   specialistici   dell'Azienda    anche    secondo    criteri
dipartimentali. 
 
                               NOTE ALL ACCORDO
          Note alla dichiarazione preliminare:
            -  L'art.  3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502,  e  successive  modificazioni,  reca:  "Organizzazione
          delle  unita'  sanitarie  locali".  Si riporta il testo del
          comma 1:
            "1.  L'unita'  sanitaria  locale  e  azienda  dotata   di
          personalita'     giuridica     pubblica,    di    autonomia
          organizzativa,  amministrativa,  patrimoniale,   contabile,
          gestionale  e  tecnica,  fermo  restando  il diritto-dovere
          degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-
          sanitario delle comunita' locali".
            - L'art 4 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, reca: "Aziende ospedaliere
          e presidi ospedalieri". Si riporta il testo del comma 1:
            "1.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla data di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  trasmettono  al
          Ministero  della  sanita'  le  proprie  indicazioni ai fini
          della conseguente individuazione degli ospedali di  rilievo
          nazionale  e  di  alta  specializzazione  da  costituire in
          azienda ospedaliera avuto riguardo  a  quanto  previsto  al
          comma  2.  Entro  novanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto il  Ministro  della  sanita',  attenendosi
          alle  indicazioni  pervenute  dalle regioni previa verifica
          dei  requisiti  e,  in  mancanza,  sulla  base  di  proprie
          valutazioni, formula le proposte al Consiglio dei Ministri,
          il  quale  individua  gli ospedali da costituire in azienda
          ospedaliera.  Entro  sessanta  giorni  dalla   data   della
          deliberazione   del   Consiglio  dei  Ministri  le  regioni
          costituiscono  in  azienda   con   personalita'   giuridica
          pubblica  e  con  autonomia  organizzativa, amministrativa,
          patrimoniale, contabile, gestionale e  tecnica  i  predetti
          ospedali.   Con   le  stesse  procedure  si  provvede  alla
          costituzione in aziende di ulteriori ospedali  in  possesso
          dei  requisiti  richiesti,  dopo  la  prima  attuazione del
          presente  decreto.  Gli  ospedali  costituiti  in   azienda
          ospedaliera  hanno  gli stessi organi previsti per l'unita'
          sanitaria locale, nonche' il direttore  amministrativo,  il
          direttore  sanitario  ed  il  consiglio dei sanitari con le
          stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei
          sanitari e'  garantita  la  presenza  dei  responsabili  di
          dipartimento  La  gestione  delle  aziende  ospedaliere  e'
          informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria
          e dei preventivi e consuntivi per centri di  costo,  basati
          sulle prestazioni effettuate".
          Note all'art. 1:
            -  Per  l'art.  48  della legge n. 833/1978 v. nelle note
          alle premesse del decreto.
            - Per il testo  del  comma  8  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, v. nelle note alle
          premesse del decreto.
            -  Il  D.P.R.  n.  262/1992  reca:  "Accordo   collettivo
          nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti con i biologi
          ambulatoriali". Il testo dell'art. 1 e' il seguente:
            "Art. 1. - Il  presente  accordo  regola  in  conformita'
          all'art.    48  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, il
          rapporto di lavoro  convenzionale  autonomo,  coordinato  e
          continuativo,  che  si  instaura  nell'ambito  del Servizio
          sanitario nazionale tra  le  unita  sanitarie  locali  e  i
          biologi  -  di seguito denominati anche professionisti - ai
          quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a  livello
          ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della
          categoria  (art. 3 legge n. 396 del 24 maggio 1967, D.M. 27
          marzo  1976,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del 3 aprile 1978 e successive
          modificazioni  e  integrazioni,   anche   ai   fini   della
          promozione   e   della   salvaguardia  della  salubrita'  e
          dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro  per
          la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonche' ai
          fini   dell'igiene   degli  alimenti,  delle  bevande,  dei
          prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla sa-
          lute dell'uomo).
            2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e'  da
          intendersi   unico   a   tutti  gli  effetti  anche  se  il
          professionista svolge la propria  attivita'  per  conto  di
          piu' unita' sanitarie locali.
            3.  Ai biologi di cui al presente accordo e' riconosciuta
          e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di
          vincoli gerarchici".
            -  Il  D.P.R  n.  255/1988  reca:   "Accordo   collettivo
          nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti con i chimici
          ambulatoriali, sottoscritto ai  sensi  dell'art.  48  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833". Il testo dell'art. 1 e' il
          seguente:
            "Art.  1.  -  Il  presente accordo regola, in conformita'
          all'art. 48 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  il
          rapporto  di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che
          si instaura nell'ambito del  Servizio  sanitario  nazionale
          tra  le  UU.SS.LL.  e  i  chimici  -  di seguito denominati
          "professionisti" - ai quali siano conferiti  incarichi  per
          l'esecuzione,  negli  ambulatori direttamente gestiti dalle
          UU.SS.LL. delle  prestazioni  professionali  proprie  della
          categoria  (regio  decreto  1  marzo 1928, n. 842; legge 25
          aprile 1938, n. 897; legge 19 luglio 1957, n. 679,  e  suc-
          cessive  modificazioni e integrazioni; legge 20 marzo 1975,
          n. 56) anche ai fini della promozione e della  salvaguardia
          della  salubrita'  e  dell'igiene dell'ambiente naturale di
          vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e  degli
          infortuni,  nonche'  ai  fini  dell'igiene  degli alimenti,
          delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che
          attengono alla salute dell'uomo.
            2.  Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da
          intendersi  unico  a  tutti  gli  effetti   anche   se   il
          professionista  svolge  la  propria  attivita' per conto di
          piu' UU.SS.LL.".
            -  Il  D.P.R.  n.261/1992   reca:   "Accordo   collettivo
          nazionale  per la disciplina dei rapporti con gli psicologi
          ambulatoriali". Il testo dell'art. 1 e' il seguente:
            "Art. 1. - 1. Il presente accordo regola, in  conformita'
          all'art.    48  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, il
          rapporto di  lavoro  autonomo,  continuativo  e  coordinato
          esistente  nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra
          le unita' sanitarie  locali  e  i  professionisti  iscritti
          negli  albi  degli  psicologi  ai quali siano confermati ai
          sensi dell'art. 2 gli incarichi di  cui  i  medesimi  siano
          titolari  per  lo  svolgimento,  nei  servizi  delle unita'
          sanitarie locali, delle attivita' proprie della professione
          di psicologo secondo la legge 18 febbraio 1989, n. 56.
            2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e'  da
          intendersi  unico a tutti gli effetti anche se lo psicologo
          svolge la  propria  attivita'  per  conto  di  piu'  unita'
          sanitarie locali".
          Note all'art. 2:
            -  Per  il  D.P.R.  13  marzo 1992, n. 262, v. nelle note
          all'art. 1.
            - Per il D.P.R. 18 giugno 1988, n.  255,  v.  nelle  note
          all'art. 1.
            -  Per  il  D.P.R.  13  marzo 1992, n. 261, v. nelle note
          all'art. 1.
          Note all'art. 7:
            - Il testo del sesto comma dell'art. 48  della  legge  n.
          833/1978 e' il seguente:
            "L'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza
          diretta  o  indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse
          con case di cura private  e  industrie  farmaceutiche.  Per
          quanto  invece attiene a rapporto di lavoro si applicano le
          norme previste al precedente punto 4)".
            - Il comma 7 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412, e il seguente:
            "7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere
          un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile
          con ogni altro rapporto di lavoro  dipendente,  pubblico  o
          privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale
          con  il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro
          con   il   Servizio   sanitario   nazionale   e'   altresi'
          incompatibile  con  l'esercizio di altre attivita' o con la
          titolarita' o  con  la  compartecipazione  delle  quote  di
          imprese  che possono configurare conflitto di interessi con
          lo stesso. L'accertamento delle  incompatibilita'  compete,
          anche   su  iniziativa  di  chiunque  vi  abbia  interesse,
          all'amministratore straordinario della unita sanitaria  lo-
          cale  al  quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti
          provvedimenti. Le  situazioni  di  incompatibilita'  devono
          cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  al
          personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito in
          servizio  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge, e  garantito  il  passaggio,  a  domanda,  anche  in
          soprannumero,  al  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno. In
          corrispondenza  dei  predetti  passaggi  si  procede   alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base dei diverso
          rapporto   orario,  con  progressivo  riassorbimento  delle
          posizioni   soprannumerarie.   L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale  dei  medici  dipendenti  del Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego,  purche'  espletato  fuori dall'orario di lavoro
          all'interno delle strutture sanitarie o  all'esterno  delle
          stesse, con l'esclusione di strutture private convenzionate
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Le disposizioni del
          presente comma si  applicano  anche  al  personale  di  cui
          all'art. 102 dei decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio  1980,  n. 382. Per detto personale all'accertamento
          delle incompatibilita' provvedono le autorita'  accademiche
          competenti.    Resta valido quanto stabilito dagli articoli
          78, 116 e 117 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          28  novembre  1990,  n. 384.   In sede di definizione degli
          accordi convenzionali di cui all'art.   48 della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione
          del  principio  di unicita' del rapporto di lavoro a valere
          tra i diversi accordi convenzionali" .
          Note all'art. 8:
            - Per l'art. 1 del  D.P.R.  n.  262/1992  v.  nelle  note
          all'art. 1.
            -  Per  l'art.  1  del  D.P.R.  n. 255/1988 v. nelle note
          all'art. 1.
            - Per l'art. 1 del  D.P.R.  n.  261/1992  v.  nelle  note
          all'art. 1.
          Nota all'art. 9:
            -  Per  l'art.  8,  comma  8,  del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, cosi' come  modificato  dal  decreto
          legislativo  7  dicembre 1993, n.   517, v. nelle note alle
          premesse del decreto.
          Note all'art. 14:
            - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: "Tutela delle
          lavoratrici madri". Il testo dell'art. 4 e' il seguente:
            "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
             a) durante i due mesi precedenti la  data  presunta  del
          parto;
             b)  ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
          intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
          parto;
             c) durante i tre mesi dopo il parto.
            L'astensione  obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
          mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
          sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione all'avanzato
          stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi   gravosi   o
          pregiudizievoli.
            Tali  lavori  sono  determinati  con  propri  decreti dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni sindacali".
            - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1204/1971 e'
          il seguente:
            "L'ispettorato  del  lavoro  puo' disporre, sulla base di
          accertamento  medico,  l'interdizione  dal   lavoro   delle
          lavoratrici  in  stato  di  gravidanza,  fino al periodo di
          astensione di cui alla lettera a) del precedente  articolo,
          per  uno  o  piu'  periodi, la cui durata sara' determinata
          dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
             a) nel caso di gravi complicanze della gestazione  o  di
          preesistenti  forme  morbose  che si presume possano essere
          aggravate dallo stato di gravidanza;
             b) quando le condizioni di  lavoro  o  ambientali  siano
          ritenute  pregiudizievoli  alla  salute  della  donna e del
          bambino;
             c) quando la lavoratrice non possa  essere  spostata  ad
          altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
          Nota all'art. 26:
            -  Il  comma 2 dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n.
          146, e' il seguente:
            "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei  servizi,
          nel  rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' in-
          dicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura
          del servizio ed alle esigenze della sicurezza,  concordano,
          nei  contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge
          29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di  servizio,
          da  emanarsi  in  base  agli  accordi con le rappresentanze
          sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del
          personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite
          le   organizzazioni   degli    utenti,    le    prestazioni
          indispensabili  che  sono tenute ad assicurare, nell'ambito
          dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le  procedure
          di  erogazione  e  le altre misure dirette a consentire gli
          adempimenti di cui al comma I del presente  articolo.  Tali
          misure  possono  disporre  l'astensione  dallo  sciopero di
          quote strettamente necessarie  di  lavoratori  tenuti  alle
          prestazioni  ed  indicare,  in  tal  caso, le modalita' per
          l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono
          disporre forme di erogazione periodica.  Le amministrazioni
          e le imprese  erogatrici  dei  servizi  di  trasporto  sono
          tenute  a  comunicare  agli  utenti,  contestualmente  alla
          pubblicazione degli orari dei  servizi  ordinari,  l'elenco
          dei  servizi  che  saranno  garantiti  comunque  in caso di
          sciopero e i relativi orari, come risultano definiti  dagli
          accordi previsti al presente comma".
          Nota alla norma transitoria:
            -  Il  comma  1  dell'art.  9  del decreto legislativo 10
          febbraio 1996, n. 103, e' il seguente:
            "1. In attesa dell'espletamento delle  procedure  per  la
          nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5
          e  fino  al  loro  insediamento,  le  funzioni  di gestione
          dell'ente  sono  affidate,  rispettivamente,  al   comitato
          fondatore    e   all'ente   esponenziale   che   provvedono
          immediatamente all'attivazione delle procedure di cui i  ai
          medesimi articoli".
          Nota alla dichiarazione congiunta n. 2:
            -   Il   testo  della  norma  finale  n.  I  dell'accordo
          collettivo nazioale recepito con il D.P.R. 13  marzo  1992,
          n. 261, e' il seguente:
            "1. Possono beneficiare della conferma di cui all'art. 2,
          nei  modi nei termini ivi previsti, gli psicologi titolari,
          anche presso comuni o rovince, di incarichi convenzionali a
          rapporto orario per  lo  svolgiento  di  attivita'  proprie
          della  professione di psicologo connesse al'espletamento di
          funzioni  confluite  nel  Servizio   sanitario   nazionale,
          sempreche'  l'incarico,  trasferito  al  Servizio sanitario
          nazionale, sia di pubblicazione del presente decreto".