(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 10)
                               ART. 10 
          (Cessazione, revoca e sospensione dell'incarico) 
1. L'incarico cessa: 
a)  per  rinuncia  del  professionista   da   comunicare,   a   mezzo
raccomandata A.R., all'Azienda. cessazione ha effetto  dal  1  giorno
del secondo mese successivo alla data  di  ricezione  de  lettera  di
comunicazione. 
b) per il raggiungimento del 65mo anno di eta'. 
c) per decesso del professionista. 
d) su specifica richiesta del professionista l'Azienda,  valutate  le
esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con
decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 
2. L'incarico, inoltre, puo' essere revocato  dall'Azienda,  a  mezzo
lettera raccomandata A.R. con effetto dal 1 giorno del  secondo  mese
successivo alla data di ricezione della  lettera  comunicazione,  nei
seguenti casi: 
a) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del
precedente art. 7; 
b) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto; 
c) provvedimento adottato ai sensi del successivo art. 11. 
3. La revoca dell'incarico ha invece effetto immediato  nei  seguenti
casi: 
a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale; 
b) condanna passata in giudicato per qualsiasi  delitto  non  colposo
punito con la reclusione; 
c) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata in via definitiva
- in base alle  norme  vigenti  materia  -  da  apposita  Commissione
costituita da  un  medico  designato  dall'interessato  e  un  medico
designato dalla Azienda e, presieduta dal titolare della cattedra  di
medicina legale della facolta' di  medicina  della  citta'  capoluogo
della Regione o di Regione limitrofa; 
d) nei casi previsti dalla successiva lettera d), punto  8  dell'art.
11. 
4. L'incarico e' sospeso in caso di: 
a) sospensione dall'Albo professionale; 
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11; 
c) emissione di mandato o ordine di cattura.