ART. 10 (Cessazione, revoca e sospensione dell'incarico) 1. L'incarico cessa: a) per rinuncia del professionista da comunicare, a mezzo raccomandata A.R., all'Azienda. cessazione ha effetto dal 1 giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione de lettera di comunicazione. b) per il raggiungimento del 65mo anno di eta'. c) per decesso del professionista. d) su specifica richiesta del professionista l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 2. L'incarico, inoltre, puo' essere revocato dall'Azienda, a mezzo lettera raccomandata A.R. con effetto dal 1 giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera comunicazione, nei seguenti casi: a) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 7; b) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto; c) provvedimento adottato ai sensi del successivo art. 11. 3. La revoca dell'incarico ha invece effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale; b) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; c) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata in via definitiva - in base alle norme vigenti materia - da apposita Commissione costituita da un medico designato dall'interessato e un medico designato dalla Azienda e, presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della Regione o di Regione limitrofa; d) nei casi previsti dalla successiva lettera d), punto 8 dell'art. 11. 4. L'incarico e' sospeso in caso di: a) sospensione dall'Albo professionale; b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11; c) emissione di mandato o ordine di cattura.