ART. 11 (Commissione di disciplina) 1. E' istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da: a) tre membri in rappresentanza dell'Azienda, di cui uno con funzioni di Presidente; b) tre rappresentanti dei professionisti di cui al presente Accordo, designati dai Sindacati firmatari del presente accordo. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda. 3. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento. 4. La Commissione e competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di deferimento. 5. Al professionista deferito sono contestati per iscritto, con lettera raccomandata A.R., gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. 6. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza qualificata dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza semplice dei presenti. 7 In caso di parita' di voti prevale la proposta piu' favorevole all'incolpato. 8. La Commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone al Direttore Generale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: a) Richiamo: - per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accord Il richiamo comporta l'esclusione per una volta dalla procedura prevista al precedente art. per gli aumenti di orario. b) Diffida: - per recidiva di quanto previsto al precedente punto a). La diffida comporta, per 4 volte quanto previsto al precedente punto a). c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: - per recidiva di inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida; - per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; - per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica. d) Revoca: - per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; - per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilita'. 9. La deliberazione e' comunicata, a cura del Presidente, e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine professionale d competenza nonche' alle altre Aziende sanitarie cointeressate per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.