(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 11)
                               ART. 11 
                     (Commissione di disciplina) 
1.  E'  istituita,   con   provvedimento   del   Direttore   Generale
dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da: 
a) tre membri in rappresentanza dell'Azienda, di cui uno con funzioni
di Presidente; 
b) tre rappresentanti dei professionisti di cui al presente  Accordo,
designati dai Sindacati firmatari del presente accordo. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  indicato
dall'Azienda. 
3. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di
funzionamento. 
4. La Commissione e competente ad esaminare i casi dei professionisti
deferiti per  infrazione  degli  obblighi  e  dei  compiti  derivanti
dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dalla  ricezione
del provvedimento di deferimento. 
5. Al professionista  deferito  sono  contestati  per  iscritto,  con
lettera  raccomandata  A.R.,  gli  addebiti  ed   e'   garantita   la
possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro  20  giorni
dalla data di ricezione della contestazione e di  essere  sentito  di
persona ove lo richieda. 
6.  La  Commissione  e'  validamente  riunita  se  e'   presente   la
maggioranza qualificata dei suoi componenti;  le  deliberazioni  sono
valide se adottate a maggioranza semplice dei presenti. 
7 In caso di parita' di voti  prevale  la  proposta  piu'  favorevole
all'incolpato. 
8. La Commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere
prosciolto,  propone  al  Direttore  Generale   con   atto   motivato
l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: 
a) Richiamo: 
- per trasgressione ed inosservanza  degli  obblighi  e  dei  compiti
previsti dal presente Accord Il richiamo  comporta  l'esclusione  per
una volta dalla procedura prevista al precedente art. per gli aumenti
di orario. 
b) Diffida: 
- per recidiva di quanto previsto al precedente punto a). La  diffida
comporta, per 4 volte quanto previsto al precedente punto a). 
c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: 
- per recidiva di inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida; 
- per  gravi  infrazioni  finalizzate  all'acquisizione  di  vantaggi
personali; 
-  per  mancata  effettuazione   della   prestazione   richiesta   ed
oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica. 
d) Revoca: 
- per recidiva specifica di infrazioni che hanno  gia'  portato  alla
sospensione del rapporto; 
-  per  instaurazione  di   procedimento   penale   per   infrazioni,
configurantisi come reati, per le  quali  l'Azienda  abbia  accertato
gravissime responsabilita'. 
9. La deliberazione e' comunicata, a cura del Presidente, e per mezzo
di lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al  Direttore
Generale  della  Azienda  per  l'adozione   del   provvedimento,   da
notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine professionale d
competenza nonche' alle altre  Aziende  sanitarie  cointeressate  per
l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.