ART. 12 (Aggiornamento professionale - Forrnazione permanente) 1. L'aggiornamento professionale-formazione permanente del professionista comprende: a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Azienda; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle Aziende; c) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle Aziende. 2. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini professionali ed le OO.SS. di categoria, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio formazione permanente dei professionisti, anche in relazione all'attuazione dei progetti- obiettivo. 3. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del professionista. 4. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico dell'Azienda. 5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, al professionista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art. 22, comma 1, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita'. 6. Nei confronti del professionista che presta la propria attivita' in piu' Aziende il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle Aziende interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna Azienda. 7. E' in facolta' della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo: a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dalle OO.SS. di categoria; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da universita', Ordini professionali, Aziende sanitarie, Istituti di Ricerca, Societa' scientifiche. 8. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 il professionista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Azienda competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5. 9. Al termine di ciascun corso il professionista ha l'obbligo di fornire alla Azienda idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi. 10. L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo. ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997 DICHIARAZIONE PRELIMINARE