(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 12)
                               ART. 12 
       (Aggiornamento professionale - Forrnazione permanente) 
1.   L'aggiornamento    professionale-formazione    permanente    del
professionista comprende: 
a)  la  partecipazione  obbligatoria  ai   corsi   di   aggiornamento
organizzati dalla Azienda; 
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre
manifestazioni consimili compresi nei programmi delle Aziende; 
c)  l'uso  di  tecnologie  audiovisive  ed   informatiche   messe   a
disposizione dalle Aziende. 
2. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini professionali  ed
le OO.SS. di categoria, emanano norme generali  sui  temi  prioritari
per   l'aggiornamento   obbligatorio   formazione   permanente    dei
professionisti,  anche  in  relazione  all'attuazione  dei  progetti-
obiettivo. 
3.  Stabilite  a  livello  regionale  le  linee  di  coordinamento  e
indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della
strutturazione temporale degli stessi e quella  economico-gestionale,
le  Aziende  provvedono   alla   attuazione   dei   corsi.   I   temi
dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere  ai
bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale  del
professionista. 
4. I corsi  di  aggiornamento,  fatte  salve  diverse  determinazioni
concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore  annue.
In caso  di  svolgimento  coincidente  con  i  turni  di  servizio  i
partecipanti hanno diritto a un  corrispondente  permesso  retribuito
con onere a carico dell'Azienda. 
5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di  incarico,
al professionista compete, per il numero delle ore di  frequenza,  il
compenso di cui all'art. 22,  comma  1,  maggiorato  degli  eventuali
incrementi periodici di anzianita'. 
6. Nei confronti del professionista che presta la  propria  attivita'
in piu' Aziende il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle
Aziende interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso
ciascuna Azienda. 
7. E' in facolta'  della  Regione  riconoscere  come  utili  ai  fini
dell'aggiornamento  obbligatorio-formazione  permanente  di  cui   al
presente articolo: 
a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dalle  OO.SS.  di
categoria; 
b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da  universita',  Ordini
professionali,  Aziende  sanitarie,  Istituti  di  Ricerca,  Societa'
scientifiche. 
8.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  punti  a)  e  b)  del  comma  7   il
professionista  deve   avanzare   preventiva   formale   domanda   di
partecipazione   alla   Azienda   competente   per   la   conseguente
autorizzazione. Per la frequenza  a  detti  corsi  al  professionista
spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5. 
9. Al termine di ciascun corso  il  professionista  ha  l'obbligo  di
fornire  alla  Azienda  idonea  documentazione,  rilasciata  a   cura
dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra  l'altro
i giorni e le ore durante i  quali  l'interessato  ha  frequentato  i
corsi. 
10. L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere
una destinazione di risorse vincolate a questo scopo. 
     ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI 
       CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI 
                 SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997 
                      DICHIARAZIONE PRELIMINARE