(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 14)
                               ART.14 
              (Assicurazione di malattia e gravidanza) 
1. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di  malattia,
e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,9.%  dei
compensi di cui all'art. 22 da utilizzare per la stipula di  apposita
assicurazione. 
2. Con cadenza trimestrale le Aziende versano il contributo di cui al
comma  precedente  alla  Compagnia  assicuratrice  con  la  quale   i
sindacati firmatari dell'Accordo avranno provveduto a stipulare unico
contratto di assicurazione. 
3. In caso di gravidanza e/o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico
secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L.  1204/71  e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni). 
4. Durante il periodo di astensione obbligatoria, di cui agli artt. 4
e 5 della legge 1204/71, l'Azienda corrisponde  l'intero  trattamento
economico goduto in attivita' di servizio.