(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 15)
                               ART. 15 
(Assenze giustificate con conservazione del posto,  senza  diritto  a
                              compenso) 
1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto  a  compenso,
per assenze dovute a: 
a) malattia o infortunio, per la durata massima di sei mesi nell'arco 
di un anno 
b) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la
durata del periodo di ferma o di richiamo; 
c) gravi e documentati motivi natura familiare, fino ad un massimo di
7 giorni; 
d) documentata partecipazione ad esame o concorsi fino ad un  massimo
di 10 giorni; 
e) giustificati e documentati motivi di studio per la durata  massima
di 12 mesi nell'arco del triennio, sempre che esista la  possibilita'
di assicurare idonee sostituzioni; 
f) documentati  motivi  di  lavoro.  A  tale  titolo  possono  essere
consentiti  periodi  di  sospensione  dall'incarico  per  una  durata
massima complessiva di 8 mesi nell'arco di 18 mesi; 
g) il mandato parlamentare, nazionale o  regionale,  o  di  nomina  a
consigliere provinciale o comunale per l'intera durata del mandato  o
limitatamente alle ore destinate alle attivita' istituzionali. 
3. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del  presente  Accordo  in
piu' posti di lavoro, ovvero in piu' Aziende, il periodo  di  assenza
non retribuita deve essere fruita contemporaneamente. 
4. I periodi  di  assenza  di  cui  al  presente  articolo  non  sono
conteggiati a nessun fine come anzianita' di incarico  ad  esclusione
delle fattispecie di cui alla lett. a).