ART. 16 (Assenza giustificata con diritto a compenso) 1. Il professionista, concorda con l'Azienda U.S.L. le modalita' per utilizzare un monte ore annuo che in ogni caso non puo' superare cinque volte il proprio impegno orario settimanale. Detto professionista potra' disporre del suindicato monte ore durante l'arco dell'anno solare previa domanda all'Azienda U.S.L. da proporre, nel caso di assenza superiore a gg. 3, con un preavviso minimo di gg. 15, senza che cio' comporti variazioni nei pagamenti mensili. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 sono a carico delle Regioni.