(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 16)
                               ART. 16 
            (Assenza giustificata con diritto a compenso) 
1. Il professionista, concorda con l'Azienda U.S.L. le modalita'  per
utilizzare un monte ore annuo che in  ogni  caso  non  puo'  superare
cinque  volte  il   proprio   impegno   orario   settimanale.   Detto
professionista potra'  disporre  del  suindicato  monte  ore  durante
l'arco  dell'anno  solare  previa  domanda  all'Azienda   U.S.L.   da
proporre, nel caso di assenza superiore a gg.  3,  con  un  preavviso
minimo di gg. 15, senza che cio' comporti  variazioni  nei  pagamenti
mensili. 
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 1  sono
a carico delle Regioni.